SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 GIUGNO 1991. – ELLINIKI RADIOPHONIA TILEORASSI ANONIMI ETAIRIA E PANELLINIA OMOSPONDIA SYLLOGON PROSSOPIKOU ERT CONTRO DIMOTIKI ETAIRIA PLIROFORISSIS E SOTIRIOS KOUVELAS E NICOLAOS AVDELLAS E ALTRI. – CAUSA C-260/89.

41 Per quanto riguarda l’ art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’ uomo, menzionato nella nona e decima questione, si deve ricordare, in via preliminare, che secondo la costante giurisprudenza i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’ osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’ uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato ed aderito (v., in particolare, sentenza 14 maggio 1974, Nold, punto 13 della motivazione, causa 4/73, Racc. pag. 491). La Convenzione europea dei diritti dell’ uomo riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in particolare, sentenza 15 maggio 186, Johnston, punto 18 della motivazione, causa 222/84, Racc. pag. 1651). Ne consegue che, come affermato dalla Corte nella sentenza 13 luglio 1989, Wachauf, punto 19 della motivazione (causa 5/88, Racc. 2609), nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell’ uomo in tal modo riconosciuti e garantiti.
42 In base alla sua giurisprudenza (v. sentenze 11 luglio 1985, Cinéthèque, punto 26 della motivazione, cause riunite 60/84 e 61/84, Racc. pag. 2605, e 30 settembre 1987, Demirel, punto 28 della motivazione, causa 12/86, Racc. pag. 3719), la Corte non può sindacare la compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’ uomo di una normativa nazionale che non rientra nell’ ambito del diritto comunitario. Per contro, allorché una siffatta normativa rientra nel settore di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi d’ interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, tali quali risultano, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell’ uomo.

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