L’ art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 aprile 1993, n. 990, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), si applica a un aeromobile appartenente a un’ impresa stabilita nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) o operante a partire dal territorio di questa, anche nel caso in cui il proprietario abbia concesso a nolo l’ aeromobile per quattro anni ad un’ altra impresa che non è stabilita in tale Repubblica né opera a partire dal suo territorio e nella quale la partecipazione di maggioranza o di controllo non è detenuta da una persona fisica o giuridica stabilita in tale Repubblica o operante a partire dal suo territorio.