PARERE DELLA CORTE DEL 26 APRILE 1977 EMESSO A NORMA DELL’ART. 228, N. 1, 2) COMMA, DEL TRATTATO CEE. ACCORDO RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DI UN FONDO EUROPEO D’IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.
PARERE 1/76.

Massima

1. OGNIQUALVOLTA IL DIRITTO COMUNITARIO ABBIA ATTRIBUITO ALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA DETERMINATI POTERI SUL PIANO INTERNO, ONDE REALIZZARE UN CERTO OBIETTIVO, LA COMUNITA E COMPETENTE AD ASSUMERE GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI NECESSARI PER RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO, ANCHE IN MANCANZA DI ESPRESSE DISPOSIZIONI AL RIGUARDO. QUESTA CONCLUSIONE S’IMPONE FRA L’ALTRO IN TUTTI I CASI IN CUI I POTERI INERENTI ALLA COMPETENZA INTERNA SIANO STATI GIA ESERCITATI AL FINE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI DESTINATI ALL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNI, MA NON SI LIMITA, TUTTAVIA, A TALE IPOTESI. ANCHE QUALORA I PROVVEDIMENTI COMUNITARI DI CARATTERE INTERNO VENGANO ADOTTATI SOLO IN OCCASIONE DELLA STIPULAZIONE E DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO INTERNAZIONALE, LA COMPETENZA AD IMPEGNARE LA COMUNITA NEI CONFRONTI DEGLI STATI TERZI DERIVA COMUNQUE, IMPLICITAMENTE, DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA COMPETENZA INTERNA, NELLA MISURA IN CUI LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA ALL’ACCORDO INTERNAZIONALE SIA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO DEGLI OBIETTIVI DELLA COMUNITA .

2. LA PARTECIPAZIONE DI DETERMINATI STATI MEMBRI, A FIANCO DELLA COMUNITA, ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO RELATIVO ALLA NAVIGAZIONE INTERNA E GIUSTIFICATA – TRATTANDOSI DELLA NAVIGAZIONE RENANA – DALL’ESISTENZA DI DETERMINATE CONVENZIONI INTERNAZIONALI ANTERIORI AL TRATTATO CEE, ATTE AD OSTACOLARE LA REALIZZAZIONE DEL REGIME CONTEMPLATO DALL’ACCORDO. DEVE RITENERSI CIONONDIMENO CHE LA PARTECIPAZIONE DI DETTI STATI ABBIA UNICAMENTE AD OGGETTO L’IMPEGNO DI APPORTARE A DETTE CONVENZIONI LE MODIFICHE RESE NECESSARIE DALL’ATTUAZIONE DEL REGIME PROGETTATO; ENTRO QUESTI LIMITI, TALE PARTECIPAZIONE E GIUSTIFICATA DALL’ART. 234, 2* COMMA, DEL TRATTATO, E NON PUO QUINDI ESSERE CONSIDERATA COME UN’USURPAZIONE DELLA COMPETENZA ESTERNA DELLA COMUNITA .

3. GLI EFFETTI GIURIDICI, PER GLI STATI MEMBRI, DI UN ACCORDO CONCLUSO DALLA COMUNITA NELLA SFERA DELLA PROPRIA COMPETENZA DERIVANO, IN CONFORMITA ALL’ART. 228, N. 2, DEL TRATTATO, ESCLUSIVAMENTE DALL’ATTO STIPULATO DALLA COMUNITA .

4. PER ATTUARE UNA POLITICA COMUNE, QUALE LA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 74 E 75 DEL TRATTATO, LA COMUNITA HA, NON SOLO LA CAPACITA DI STRINGERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON UNO STATO TERZO, MA ANCHE LA COMPETENZA, NEL RISPETTO DEL TRATTATO, A CONCORRERE ALL’INSEDIAMENTO DI UN ENTE INTERNAZIONALE, A DOTARE QUEST’ULTIMO DI CONGRUI POTERI DI DECISIONE ED A DEFINIRE, IN MODO COERENTE CON GLI SCOPI PERSEGUITI, LA NATURA, L’ELABORAZIONE, LA MESSA IN VIGORE E GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE IN TALE AMBITO .

5. LA CONCLUSIONE, DA PARTE DELLA COMUNITA, DI UN ACCORDO INTERNAZIONALE NON PUO AVERE COME EFFETTO LA RINUNZIA ALL’AUTONOMIA D’AZIONE DELLA COMUNITA STESSA NELLE SUE RELAZIONI ESTERNE NE LA MODIFICA DELLA SUA COSTITUZIONE INTERNA ATTRAVERSO L’ALTERAZIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA COMUNITARIA, PER QUANTO RIGUARDA LE PREROGATIVE DELLE ISTITUZIONI, IL PROCESSO DI DECISIONE NELL’AMBITO DI QUESTE E LA POSIZIONE RECIPROCA DEGLI STATI MEMBRI. PIU PRECISAMENTE, LA SOSTITUZIONE, NELLA STRUTTURA ORGANICA DEL “FONDO” IN PROGETTO, DI VARI STATI MEMBRI ALLA COMUNITA ED ALLE SUE ISTITUZIONI, LA MODIFICA DEI RAPPORTI FRA STATI MEMBRI, QUALI SONO STATI FISSATI DAL TRATTATO, IN ISPECIE ATTRAVERSO L’ESCLUSIONE O IL DISINTERESSAMENTO DI DETERMINATI STATI DALLE ATTIVITA CONTEMPLATE, COME PURE L’ATTRIBUZIONE A DETERMINATI ALTRI STATI DI PARTICOLARI PREROGATIVE NEL PROCESSO DI DECISIONE SONO INCOMPATIBILI CON LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA E, PIU PARTICOLARMENTE, CON LE CONCEZIONI CHE SI DESUMONO DAL PREAMBOLO E DAGLI ARTT. 3 E 4 DEL TRATTATO. UN ACCORDO INTERNAZIONALE IL CUI EFFETTO SAREBBE DI CONTRIBUIRE QUINDI ALL’INDEBOLIMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA, ALLA RINUNZIA ALLE BASI DI UNA POLITICA COMUNE ED ALLA DISINTEGRAZIONE DELL’OPERA COMUNITARIA E INCOMPATIBILE COL TRATTATO .

6. NON E NECESSARIO RISOLVERE LA QUESTIONE DEL SE VADA ANNOVERATA TRA LE FACOLTA DELLE ISTITUZIONI L’ATTRIBUZIONE, AD UN ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE DISTINTO DALLA COMUNITA, DEL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DIRETTAMENTE EFFICACI NEGLI STATI MEMBRI, DATO CHE LE DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO IN PROGETTO DEFINISCONO E DELIMITANO I POTERI DI CUI TRATTASI IN MODO TALMENTE NETTO E PRECISO CHE SI DEVE RITENERE TRATTARSI DI POTERI DI MERA ESECUZIONE .

7. DATO CHE UN ACCORDO INTERNAZIONALE CONCLUSO DALLA COMUNITA E, PER QUANTO RIGUARDA QUESTA, UN ATTO COMPIUTO DA UNA DELLE ISTITUZIONI AI SENSI DELL’ART. 177, 1* COMMA, LETT. B), DEL TRATTATO, LA CORTE E COMPETENTE A PRONUNZIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULL’INTERPRETAZIONE DI DETTO ACCORDO. DATO CHE E POSSIBILE IL CONFLITTO FRA LE DISPOSIZIONI GIURISDIZIONALI DEL TRATTATO E QUELLE CONTEMPLATE DALL’ACCORDO IN PROGETTO, SECONDO L’INTERPRETAZIONE EVENTUALMENTE DATA ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO, IL “TRIBUNALE DEL FONDO” POTREBBE ESSERE COSTITUITO, CON LE CARATTERISTICHE IN PROGETTO, SOLO A CONDIZIONE CHE NON NE FACCIANO PARTE DEI GIUDICI CHE SIANO MEMBRI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DAL MOMENTO CHE QUESTI HANNO L’OBBLIGO DI PRONUNZIARSI CON ASSOLUTA IMPARZIALITA SULLE CONTROVERSIE CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA CORTE .