PARERE DELLA CORTE DEL 4 OTTOBRE 1979 EMESSO IN FORZA DELL’ART. 228, N. 1, 2) COMMA, DEL TRATTATO CEE.
ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE.
PARERE raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 028711. LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART 228, N. 1, 2* COMMA, DEL TRATTATO CEE CONSENTE DI AFFRONTARE QUALSIASI QUESTIONE CHE POSSA CONDIZIONARE LA COMPATIBILITA COL TRATTATO DI UN ACCORDO IN PROGETTO. IN EFFETTI, IL GIUDIZIO SULLA COMPATIBILITA DI UN ACCORDO COL TRATTATO PUO DIPENDERE NON SOLO DALLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE, MA ANCHE DA QUELLE CHE RIGUARDANO LA COMPETENZA, LA PROCEDURA O L’ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA.
2. L’ART. 149 DEL TRATTATO CEE, BENCHE AUTORIZZI IL CONSIGLIO AD EMENDARE, ALL’UNANIMITA, UNA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, NON PUO TUTTAVIA ESSERE INTERPRETATO, NE QUESTO MODO DI DECISIONE INTESO, NEL SENSO CHE LIBERI, IN TAL CASO, IL CONSIGLIO DALL’OSSERVANZA DELLE RESTANTI NORME DEL TRATTATO, IN PARTICOLARE DI QUELLE RIGUARDANTI LA RIPARTIZIONE DEI POTERI FRA LA COMUNITA E GLI STATI MEMBRI. IN CASO DI DUBBIO SU QUESTA RIPARTIZIONE IN FATTO DI NEGOZIAZIONE E DI CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI, L’ART. 149 NON PUO QUINDI OSTARE AL DIRITTO DELLA COMMISSIONE O, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE, DEL CONSIGLIO STESSO O DEGLI STATI MEMBRI, DI VALERSI DELLA PROCEDURA CONTEMPLATA DALL’ART. 228 AL FINE DI ELIMINARE QUESTI DUBBI.
3. LA DOMANDA DI PARERE PRESENTATA A NORMA DELL’ART. 228 DEL TRATTATO CEE NON E PREMATURA PER IL SOLO FATTO CHE, AL MOMENTO IN CUI CI SI E RIVOLTI ALLA CORTE, NEL TESTO DELL’ACCORDO IN CORSO DI NEGOZIAZIONE SUSSISTEVANO UN CERTO NUMERO DI ALTERNATIVE ANCORA POSSIBILI E DI DIVERGENZE SULLA STESURA DI DETERMINATE CLAUSOLE.
LA DOMANDA DI PARERE VERTENTE SULLA COMPETENZA PER NEGOZIARE E CONCLUDERE UN ACCORDO E PROPOSTA IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE E AMMISSIBILE PURCHE L’OGGETTO DELL’ACCORDO FOSSE NOTO, ANCHE PRIMA DELL’INIZIO DEL NEGOZIATO, E PURCHE LA CORTE DISPONGA DI ELEMENTI D’INFORMAZIONE CHE LE CONSEN TANO DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO ABBASTANZA SICURO CIRCA LA QUESTIONE SOLLEVATA. QUANDO SI TRATTA DI RISOLVERE UNA QUESTIONE DI COMPETENZA, E NELL’INTERESSE DI TUTTI GLI STATI INTERESSATI, IVI COMPRESI GLI STATI TERZI, CHE LA QUESTIONE SIA CHIARITA SIN DALL’INIZIO DI UN DETERMINATO NEGOZIATO.
4. LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE NON POTREBBE PIU ESSERE CONDOTTA EFFICACEMENTE SE LA COMUNITA NON DISPONESSE PURE DEI MEZZI D’AZIONE PIU ELABORATI, USATI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. NON SI PUO QUINDI DARE ALL’ART. 113 DEL TRATTATO CEE UN’INTERPRETAZIONE IL CUI EFFETTO SIA QUELLO DI LIMITARE LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE ALL’IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DESTINATI AD INCIDERE UNICAMENTE SUGLI ASPETTI TRADIZIONALI DEL COMMERCIO ESTERO, IN PARTICOLARE LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI, AD ESCLUSIONE DI CONGEGNI PIU COMPLESSI ATTI A REALIZZARE, SUL PIANO MONDIALE, L’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DI UN PRODOTTO DI BASE.
ATTRIBUENDO ALLA COMUNITA COMPETENZA PER STABILIRE UNA ‘ POLITICA ‘ COMMERCIALE, BASATA SU ‘ PRINCIPI COMUNI ‘, L’ART. 113 INDICA CHE LA QUESTIONE DEGLI SCAMBI ESTERNI VA RISOLTA IN UN’AMPIA PROSPETTIVA, E NON UNICAMENTE CON RIGUARDO ALLA GESTIONE DI DETERMINATI SISTEMI PRECISI, QUALI LE DOGANE E LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE. LA STESSA CONCLUSIONE SI PUO TRARRE DAL FATTO CHE L’ENUMERAZIONE, NELL’ART. 113, DEGLI SCOPI DELLA POLITICA COMMERCIALE NON E LIMITATIVA E NON DEVE, IN QUANTO TALE, ESCLUDERE IL RICORSO, NELL’AMBITO COMUNITARIO, A QUALISIASI ALTRO PROCEDIMENTO DESTINATO A DISCIPLINARE GLI SCAMBI ESTERNI. L’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLA NOZIONE DI POLITICA COMMERCIALE COMUNE RISCHIEREBBE DI PROVOCARE PERTURBAZIONI NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A CAUSA DELLE DISPARITA CHE SUSSISTEREBBERO IN TAL CASO IN DETERMINATI SETTORI DEI RAPPORTI ECONOMICI CON I PAESI TERZI.
5. QUANDO SI TRATTA DI DELIMITARE, NEL SISTEMA DEL TRATTATO CEE, LE NOZIONI DI ‘ POLITICA ECONOMICA ‘ E DI ‘ POLITICA COMMERCIALE ‘, SI DEVE RILEVARE CHE, MENTRE DETERMINATE DISPOSIZIONI, COME GLI ARTT. 6 E 145, CONSIDERANO LA POLITICA ECONOMICA COME UNA QUESTIONE D’INTERESSE NAZIONALE, ALTRE LA CONSIDERANO D’INTERESSE COMUNE; CIO VALE IN PARTICOLARE PER GLI ARTT. 103-116, RIUNITI IN UN TITOLO DEDICATO ALLA ‘ POLITICA ECONOMICA ‘ DELLA COMUNITA E DI CUI FA PARTE IL CAPO RELATIVO ALLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE.
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL CAMPO ECONOMICO, DATO CHE RIENTRA ALMENO IN PARTE NELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE, NON PUO, SOTTO IL NOME DI POLITICA ECONOMICA GENERALE, ESSERE SOTTRATTA ALLA COMPETENZA DELLA COMUNITA.
6. TENUTO CONTO DELLA SPECIFICITA DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE RELATIVE ALLA POLITICA COMMERCIALE, IN QUANTO RIGUARDANO LE RELAZIONI CON I PAESI TERZI E IN QUANTO SONO BASATE, SECONDO L’ART. 113, SULLA NOZIONE DI POLITICA COMUNE, NON SI PUO LIMITARE LA LORO PORTATA ALLA LUCE DI DISPOSIZIONI PIU GENERALI, RELATIVE ALLA POLITICA ECONOMICA E BASATE SUL CONCETTO DI SEMPLICE COORDINAMENTO. DI CONSEGUENZA, QUANDO L’ORGANIZZAZIONE DEI VINCOLI ECONOMICI DELLA COMUNITA CON I PAESI TERZI PUO AVERE RIPERCUSSIONI SU DETERMINATI SETTORI DELLA POLITICA ECONOMICA, QUALI L’APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME DELLA COMUNITA O LA POLITICA DEI PREZZI, COME AVVIENE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI DI BASE, QUESTA CONSIDERAZIONE NON COSTITUISCE UNA RAGIONE PER ESCLUDERE OGGETTI DEL GENERE DAL CAMPO D’APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE. COSI PURE, LA CIRCOSTANZA CHE UN PRODOTTO POSSA AVERE IMPORTANZA POLITICA A CAUSA DELLA COSTITUZIONE DI SCORTE DI SICUREZZA NON E UNA RAGIONE PER ESCLUDERE QUESTO PRODOTTO DAL CAMPO DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE.
7. GLI ARTT. 113 E 116 DEL TRATTATO CEE MIRANO ALLO STESSO SCOPO, NEL SENSO CHE IL LORO OBIETTIVO E LA REALIZZAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE IN FATTO DI RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI. TUTTAVIA, SOTTO IL PROFILO DEI MEZZI D’AZIONE, QUESTI DUE ARTICOLI PARTONO DA PREMESSE DIVERSE E S’INFORMANO QUINDI A CONCEZIONI DISTINTE. SECONDO L’ART. 113, LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE E DETERMINATA DALLA COMUNITA IN MODO AUTONOMO, CIOE AGENDO COME TALE, CON L’INTERVENTO DEI PROPRI ORGANI; IN PARTICOLARE, GLI ACCORDI CONCLUSI IN FORZA DI QUESTA DISPOSIZIONE SONO, A TERMINI DELL’ART. 114, ‘ CONCLUSI A NOME DELLA COMUNITA ‘ E PERCIO NEGOZIATI SECONDO LE PROCEDURE CONTEMPLATE DA QUESTE DISPOSIZIONI E DALL’ART. 228. L’ART. 116, PER CONTRO, SI PROPONE DI OTTENERE L’AZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI LA COMUNITA NON FA PARTE; IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE, IL SOLO MEZZO APPROPRIATO E L’AZIONE CONCERTATA E SOLIDALE DEGLI STATI MEMBRI IN QUANTO MEMBRI DI DETTE ORGANIZZAZIONI.
PER DELIMITARE LA RISPETTIVA SFERA D’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 113 E 114 DEL TRATTATO CEE, DA UN LATO, E DELL’ART. 116, DALL’ALTRO, SOTTO IL PROFILO DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA E DEGLI STATI MEMBRI AD UN ACCORDO INTERNAZIONALE NEGOZIATO NELL’AMBITO DI UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, SI TRATTA ESSENZIALMENTE DI STABILIRE SE UN NEGOZIATO AVVIATO IN TALE AMBITO SIA DESTINATO A CONCLUDERSI CON UN ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 228, CIOE CON UN IMPEGNO ASSUNTO DA SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED AVENTE FORZA OBBLIGATORIA. IN QUESTO CASO, VANNO APPLICATE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA NEGOZIAZIONE ED ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI, IN ALTRI TERMINI GLI ARTT. 113, 114 E 228, NON GIA L’ART. 116.
8. PER QUANTO RIGUARDA UN ACCORDO INTERNAZIONALE CHE RIENTRI NELLA POLITICA COMMERCIALE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL TRATTATO CEE E CHE IMPLICHI L’OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AL FINANZIAMENTO DI SCORTE REGOLATRICI, LA COMPETENZA DELLA COMUNITA PER NEGOZIARE E CONCLUDERE L’ACCORDO STESSO PUO DIPENDERE DAL REGIME DEL FINANZIAMENTO. SE GLI ONERI DEL FINANZIAMENTO GRAVANO SUL BILANCIO DELLA COMUNITA, LA COMPETENZA SPETTA A QUESTA; SE GLI ONERI FINANZIARI SONO IMPUTATI DIRETTAMENTE AI BILANCI DEGLI STATI MEMBRI, E NECESSARIA LA LORO PARTECIPAZIONE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DELLA COMUNITA.
FINCHE NON E STATA RISOLTA LA QUESTIONE DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI, VA AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ALLA NEGOZIAZIONE DELL’ACCORDO.
9. I ‘ TERRITORI DIPENDENTI ‘, DI CUI UNO STATO MEMBRO GARANTISCE LA RAPPRESENTANZA NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, MA CHE RESTANO FUORI DEL CAMPO D’APPLICAZIONE DEL TRATTATO CEE, SI TROVANO, NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA, NELLA STESSA SITUAZIONE DEI PAESI TERZI. DI CONSEGUENZA, LA POSIZIONE DELLO STATO MEMBRO CHE PROVVEDE ALLE LORO RELAZIONI INTERNAZIONALI VA DEFINITA, RISPETTO ALL’ACCORDO CHE DEV’ESSERE CONCLUSO DALLA COMUNITA, SOTTO UN DUPLICE PROFILO : IN QUANTO MEMBRO DELLA COMUNITA E IN QUANTO ESSO RAPPRESENTA INTERNAZIONALMENTE DETTI TERRITORI. IL FATTO CHE DETTO STATO POSSA AGIRE COME RAPPRESENTANTE INTERNAZIONALE DEI TERRITORI DI CUI TRATTASI NON NE MUTA LA POSIZIONE IN QUANTO MEMBRO DELLA COMUNITA. IN TAL CASO, ESSO PUO TUTTAVIA PARTECIPARE ALL’ACCORDO IN TALE QUALITA, NON GIA IN QUANTO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA. QUESTA POSIZIONE PARTICOLARE NON PUO QUINDI INFLUIRE SULLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA NELL’AMBITO DELLA COMUNITA.