SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 28 maggio 2013
Causa C 239/12 P, Abdulbasit Abdulrahim c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea.
“70 […] si deve ricordare che le misure restrittive adottate in forza del regolamento n. 881/2002 hanno conseguenze negative importanti ed un’incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C 402/05 P e C 415/05 P, Racc. pag. I 6351, punti 361 e 375). Oltre al congelamento dei capitali in sé considerato, il quale, per la sua ampia portata, sconvolge la vita sia professionale sia familiare delle persone interessate (v., in particolare, sentenza del 29 aprile 2010, M e a., C 340/08, Racc. pag. I 3913) e ostacola la conclusione di numerosi atti giuridici (v., in particolare, sentenza dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf Niehuus, C 117/06, Racc. pag. I 8361), si devono prendere in considerazione la riprovazione e la diffidenza che accompagnano la pubblica designazione delle persone interessate come legate ad un’organizzazione terroristica.
71 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 61 a 67 delle sue conclusioni, l’interesse ad agire di un ricorrente quale il sig. Abdulrahim persiste nonostante la cancellazione del suo nome dall’elenco controverso, al fine di ottenere dal giudice dell’Unione il riconoscimento che egli non avrebbe mai dovuto essere iscritto in tale elenco oppure che non avrebbe dovuto esserlo secondo la procedura seguita dalle istituzioni dell’Unione.
72 Infatti, se il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non può, in quanto tale, riparare un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno – come affermato dal sig. Abdulrahim – riabilitarlo o costituire una forma di riparazione del danno morale da lui subìto in conseguenza di tale illegittimità, e giustificare quindi la persistenza del suo interesse ad agire (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 1980, M./Commissione, 155/78, Racc. pag. 1797, punto 6, nonché del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C 343/87, Racc. pag. I 225, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata)”.