Sentenze della Corte C-160/03
15 marzo 2005 – Spagna c. Eurojust
Un ricorso fondato sull’art. 230 CE per l’annullamento di sette bandi di concorso per l’assunzione di agenti temporanei emessi dall’Eurojust è irricevibile. Gli atti impugnati non rientrano tra quelli su cui la Corte conformemente al suddetto articolo esercita il suo controllo di legittimità. L’art. 41 UE non prevede che l’art. 230 CE si applichi alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato sull’Unione europea: la competenza della Corte in questa materia è precisata all’art. 35 UE, cui rinvia l’art. 46, lett. b), UE.
Il personale dell’Eurojust è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Ne consegue che, secondo una giurisprudenza costante, i principali interessati, cioè i candidati ai vari posti banditi negli atti impugnati, potevano adire il giudice comunitario alle condizioni previste all’art. 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza Vandevyvere/Parlamento, cit., pag. 214). Nell’ipotesi di un tale ricorso, gli Stati membri potrebbero fare istanza di intervento in conformità dell’art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia e potrebbero, eventualmente, come risulta dall’art. 56, secondo e terzo comma, del medesimo Statuto, proporre un ricorso contro la sentenza del Tribunale.