Sentenza della Corte (Grande Sezione), C?176/12, 15 gennaio 2014
Association de médiation sociale contro Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches?du?Rhône, Confédération générale du travail (CGT)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0176:IT:HTML

C-176/12.pdf

“40 Nel procedimento principale, risulta dalla decisione di rinvio che la Cour de cassation si trova dinanzi ad un limite siffatto, sicché l’articolo L. 1111?3 del code du travail non può essere interpretato in modo conforme alla direttiva 2002/14.

41 Date tali circostanze, occorre verificare, in terzo luogo, se la situazione oggetto del procedimento principale sia simile a quella esaminata nella causa conclusasi con la citata sentenza Kücükdeveci, di modo che l’articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, possa essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare, se del caso, la norma nazionale non conforme alla citata direttiva.

42 Riguardo all’articolo 27 della Carta in quanto tale, occorre ricordare come risulti da una costante giurisprudenza che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione (v. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C?617/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).

43 Quindi, poiché la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisce l’attuazione della direttiva 2002/14, l’articolo 27 della Carta è destinato a trovare applicazione nel procedimento principale.

44 Occorre altresì rilevare che l’articolo 27 della Carta, intitolato «Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa», stabilisce che ai lavoratori debbono essere garantite, a diversi livelli, l’informazione e la consultazione nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione nonché dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.

45 Risulta dunque chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 27 della Carta che tale articolo, per produrre pienamente i suoi effetti, deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale.

46 Infatti, il divieto, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14, e indirizzato agli Stati membri, di escludere dal calcolo degli effettivi di un’impresa una determinata categoria di lavoratori rientranti inizialmente nella cerchia delle persone da prendere in considerazione ai fini di tale calcolo, non può essere desunto, quale norma giuridica direttamente applicabile, né dal tenore letterale dell’articolo 27 della Carta né dai chiarimenti relativi a tale articolo.

47 A questo proposito, occorre notare come le circostanze del procedimento principale si differenzino da quelle all’origine della citata sentenza Kücükdeveci, nella misura in cui il principio di non discriminazione in base all’età, in esame in quella causa, sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale.

48 Pertanto, l’articolo 27 della Carta non può, in quanto tale, essere invocato in una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, al fine di concludere che la norma nazionale non conforme alla direttiva 2002/14 deve essere disapplicata.

49 Tale constatazione non può essere infirmata da una lettura dell’articolo 27 della Carta in combinazione con le norme della direttiva 2002/14, posto che, non essendo detto articolo di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura in combinato disposto con le norme della direttiva sopra citata.

50 Tuttavia, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C?6/90 e C?9/90, Racc. pag. I?5357), per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subìto (v. sentenza Dominguez, cit., punto 43).

51 Dalle suesposte considerazioni discende che l’articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, deve essere interpretato nel senso che esso – ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l’articolo L. 1111?3 del code du travail, sia incompatibile con il diritto dell’Unione – non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

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