SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 18 maggio 2006
C?343/04 Land Oberösterreich e ?EZ as
L’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come da ultimo modificata dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione un’azione che, come quella proposta nella causa principale sulla base dell’art. 364, n. 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), sia diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su proprietà immobiliari di cui la parte attrice è proprietaria e sono costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati.