“62 In diverse circostanze la Corte ha riconosciuto che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto da essa impugnato abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento.
63 La Corte ha infatti dichiarato, in particolare, che un ricorrente può conservare un interesse a chiedere l’annullamento di una decisione o per ottenere il ripristino della propria situazione (sentenza del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione, 92/78, Racc. pag. 777, punto 32), oppure per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia l’atto impugnato (v., in tal senso, sentenze Simmenthal/Commissione, cit., punto 32; del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 53/85, Racc. pag. 1965, punto 21, nonché Wunenburger/Commissione, cit., punto 50).
…
65 Risulta da tale giurisprudenza che la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto.
66 Dinanzi al Tribunale, così come dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere diverse ragioni che, a suo avviso, giustificano la persistenza del suo interesse ad agire sebbene il regolamento n. 36/2011 abbia cancellato il suo nome dalla rubrica «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 1330/2008. Occorre tuttavia precisare che non è necessario esaminare il complesso delle motivazioni invocate dal ricorrente se una di esse è sufficiente per accertare la persistenza dell’interesse ad agire.
67 Ai punti 28 e 31 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’adozione del regolamento n. 36/2011, nella parte in cui cancellava il nome del sig. Abdulrahim dall’elenco controverso, dava piena soddisfazione a quest’ultimo, sicché il suo ricorso di annullamento non poteva più procurargli alcun beneficio e di conseguenza il suo interesse ad agire era venuto meno.
68 Al riguardo si deve osservare che, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha invero giustamente ricordato la distinzione tra l’abrogazione di un atto di un’istituzione dell’Unione, che non equivale al riconoscimento della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc, e una sentenza di annullamento in forza della quale l’atto annullato viene rimosso retroattivamente dall’ordinamento giuridico e si considera come mai esistito.
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70 Infatti, si deve ricordare che le misure restrittive adottate in forza del regolamento n. 881/2002 hanno conseguenze negative importanti ed un’incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C?402/05 P e C?415/05 P, Racc. pag. I?6351, punti 361 e 375). Oltre al congelamento dei capitali in sé considerato, il quale, per la sua ampia portata, sconvolge la vita sia professionale sia familiare delle persone interessate (v., in particolare, sentenza del 29 aprile 2010, M e a., C?340/08, Racc. pag. I?3913) e ostacola la conclusione di numerosi atti giuridici (v., in particolare, sentenza dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf?Niehuus, C?117/06, Racc. pag. I?8361), si devono prendere in considerazione la riprovazione e la diffidenza che accompagnano la pubblica designazione delle persone interessate come legate ad un’organizzazione terroristica.
71 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 61 a 67 delle sue conclusioni, l’interesse ad agire di un ricorrente quale il sig. Abdulrahim persiste nonostante la cancellazione del suo nome dall’elenco controverso, al fine di ottenere dal giudice dell’Unione il riconoscimento che egli non avrebbe mai dovuto essere iscritto in tale elenco oppure che non avrebbe dovuto esserlo secondo la procedura seguita dalle istituzioni dell’Unione.
72 Infatti, se il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non può, in quanto tale, riparare un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno – come affermato dal sig. Abdulrahim – riabilitarlo o costituire una forma di riparazione del danno morale da lui subìto in conseguenza di tale illegittimità, e giustificare quindi la persistenza del suo interesse ad agire (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 1980, M./Commissione, 155/78, Racc. pag. 1797, punto 6, nonché del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C?343/87, Racc. pag. I?225, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
73 Il Tribunale ha dunque errato nel ritenere, ai punti 28 e 31 dell’ordinanza impugnata, che, per effetto della rimozione, ad opera del regolamento n. 36/2011, del nome del ricorrente dall’elenco controverso, costui avesse ottenuto piena soddisfazione e che dunque il suo ricorso di annullamento non potesse più procurargli alcun beneficio.
74 Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, poco importa che i motivi di annullamento invocati dinanzi al giudice riguardino la motivazione dell’atto in questione o il rispetto dei diritti procedurali del ricorrente. Infatti, l’annullamento di una decisione di congelamento dei capitali per tali ragioni potrebbe dare soddisfazione al ricorrente, in quanto comporta il sorgere di fondati dubbi riguardo al modo in cui l’organo in questione ha esercitato le proprie competenze nei confronti di esso ricorrente.
75 In ogni caso, dinanzi al Tribunale il ricorrente non ha invocato soltanto motivi vertenti sulla violazione dei diritti della difesa, ma ha altresì negato di essere stato legato ad Al?Qaeda. Infatti, come risulta dai punti da 142 a 150 del ricorso dinanzi al Tribunale, il sig. Abdulrahim negava di essere implicato in attività terroristiche o di essere legato ad Al?Qaeda e sosteneva che la sua iscrizione nell’elenco controverso era avvenuta soltanto in quanto faceva parte di una comunità di rifugiati libici, alcuni dei quali, secondo le autorità del Regno Unito, sarebbero stati implicati in attività terroristiche.
76 Allo stesso modo, poco importa che una sentenza di annullamento non possa riferirsi al periodo anteriore all’adozione del regolamento n. 1330/2008. Infatti, ancorché il sig. Abdulrahim fosse già iscritto nell’elenco del Comitato per le sanzioni e fosse già assoggettato a misure restrittive adottate dalle autorità del Regno Unito prima dell’adozione di tale regolamento, come rilevato dal Tribunale al punto 52 dell’ordinanza impugnata, ciò non toglie che la sua iscrizione nell’elenco controverso ha potuto accrescere la riprovazione e la diffidenza nei suoi confronti e, di conseguenza, il danno morale che egli asserisce di aver subìto.
77 Va aggiunto che gli elenchi istituiti da regolamenti dell’Unione direttamente applicabili non hanno né la medesima natura né la medesima portata giuridica, sul territorio dell’Unione, dell’elenco del Comitato per le sanzioni.
78 Al punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il riconoscimento dell’illegittimità lamentata non era sufficiente a fondare la persistenza dell’interesse ad agire nel contenzioso oggettivo di legittimità per l’annullamento degli atti delle istituzioni previsto dagli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, poiché, in caso contrario, la parte ricorrente conserverebbe sempre un interesse a chiedere l’annullamento di un atto nonostante sia già intervenuto il ritiro ex tunc o l’abrogazione dello stesso, il che sarebbe incompatibile con la giurisprudenza indicata ai punti 24 e 29 dell’ordinanza impugnata e richiamata ai punti 16 e 18 della presente sentenza.
79 Tale conclusione contraddice tuttavia la giurisprudenza della Corte, dalla quale risulta che il riconoscimento della presunta illegittimità, qualora possa – come nella fattispecie – procurare un beneficio al ricorrente, giustifica la persistenza in capo a quest’ultimo dell’interesse ad agire a fini di annullamento, anche quando l’atto impugnato abbia cessato di produrre effetti dopo la proposizione del ricorso di detto ricorrente (v., in tal senso, citate sentenze M./Commissione, punti 5 e 6; AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, nonché Culin/Commissione, punti da 27 a 29).
80 Infine, detta conclusione non può essere inferita nemmeno dalla giurisprudenza del Tribunale menzionata da quest’ultimo al punto 29 dell’ordinanza impugnata e ricordata al punto 18 della presente sentenza, dal momento che tale giurisprudenza si fonda sulla premessa, esplicitata al punto 30 della medesima ordinanza, secondo la quale un interesse ad agire sussisterebbe solo qualora l’annullamento di un atto renda necessaria l’adozione di provvedimenti da parte dell’istituzione da cui promana l’atto annullato, conformemente all’articolo 266 TFUE. Orbene, l’interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato persiste allorché, come avviene nella fattispecie, tale annullamento può procurare un beneficio al ricorrente, e ciò indipendentemente dall’assenza di necessità o dall’impossibilità materiale, per l’istituzione convenuta, di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento a titolo dell’articolo 266 TFUE (v., in tal senso, citate sentenze Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, punto 9; M./Commissione, punto 6; AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, punto 21, nonché Culin/Commissione, punto 26).
81 Risulta da tali elementi che la conclusione del Tribunale, contenuta al punto 34 dell’ordinanza impugnata, è inficiata da un errore di diritto.
82 Del pari, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, che il difetto di interesse ad agire del sig. Adbulrahim risulta in particolare dal fatto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti mediante il regolamento n. 1330/2008 non sono state mantenute e che la rimozione di tali misure ad opera del regolamento n. 36/2011 è definitiva, contrariamente alla situazione esaminata nella citata sentenza PKK/Consiglio, invocata dal ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni. Infatti, l’abrogazione definitiva del regolamento n. 1330/2008, attraverso la cancellazione del nome del ricorrente dall’elenco controverso, non impedisce che un interesse ad agire continui a sussistere per quanto riguarda gli effetti di tale regolamento tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua abrogazione.
83 In ogni caso, alla luce delle circostanze della presente causa e, in particolare, dell’ampiezza del pregiudizio alla reputazione del sig. Abdulrahim derivante dalla sua iscrizione nell’elenco controverso, l’interesse ad agire di quest’ultimo continua a sussistere per chiedere l’annullamento del regolamento n. 1330/2008 nella parte che lo riguarda e per ottenere, nel caso in cui il suo ricorso fosse accolto, la sua riabilitazione e, in tal modo, una certa forma di riparazione del danno morale da lui subìto.
84 Risulta dal complesso di tali elementi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il ricorrente difettava d’interesse ad agire e che, pertanto, non vi era più luogo a statuire sul suo ricorso volto all’annullamento del regolamento n. 1330/2008 nella parte che lo riguarda.
85 Pertanto, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui dichiara che non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale dal sig. Adbulrahim.