20 L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni della medesima si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE, così come l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare il diritto dell’Unione, alla luce della Carta, nei limiti delle competenze riconosciute all’Unione stessa (sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a., C?256/11, Racc. pag. I?11315, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
21 La Corte ha già ricordato di non poter valutare alla luce della Carta una normativa nazionale che non rientri nell’ambito del diritto dell’Unione. Di contro, una volta accertato che una tale normativa rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi d’interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa ai diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto (v. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C?617/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
22 Tale definizione dell’ambito di applicazione dei diritti fondamentali dell’Unione è confermata dalle spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C?279/09, Racc. pag. I?13849, punto 32). Secondo tali spiegazioni, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito dell’Unione si impone agli Stati membri soltanto quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
23 Secondo l’esposizione svolta dal giudice del rinvio, il procedimento principale riguarda un’ordinanza-ingiunzione che impone al sig. Siragusa la dismissione delle opere realizzate in violazione di norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Un procedimento del genere presenterebbe un collegamento con il diritto dell’Unione in materia di ambiente, in quanto la tutela del paesaggio, che costituisce lo scopo della normativa nazionale in questione, sarebbe parte della tutela dell’ambiente. Il giudice del rinvio richiama, a questo proposito, diverse disposizioni del diritto dell’Unione in materia di ambiente.
24 Occorre tuttavia ricordare che la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51 della Carta, richiede l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (v., in tal senso, sentenza del 29 maggio 1997, Kremzow, C?299/95, Racc. pag. I?2629, punto 16).
25 Per stabilire se una normativa nazionale rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (v. sentenze del 18 dicembre 1997, Annibaldi, C?309/96, Racc. pag. I?7493, punti da 21 a 23; dell’8 novembre 2012, Iida, C?40/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 79, nonché dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C?87/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41).
26 In particolare, la Corte ha affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell’Unione nella materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale (v. sentenza del 13 giugno 1996, Maurin, C?144/95, Racc. pag. I?2909, punti 11 e 12).
27 Come sostenuto dalle parti interessate che hanno presentato osservazioni, né le disposizioni dei trattati UE e FUE richiamati dal giudice del rinvio, né la normativa relativa alla Convenzione di Aarhus, né le direttive 2003/4 e 2011/92 impongono agli Stati membri obblighi specifici di tutela del paesaggio, come fa invece il diritto italiano.
28 Gli obiettivi di tali normative e del decreto legislativo n. 42/2004 non sono i medesimi, anche se il paesaggio è uno degli elementi presi in considerazione per valutare l’impatto ambientale di un progetto, ai sensi della direttiva 2011/92, e rientra tra gli elementi presi in considerazione dalle informazioni in materia di ambiente, di cui alla Convenzione di Aarhus, al regolamento n. 1367/2006 e alla direttiva 2003/4.
29 La Corte ha affermato nella citata sentenza Annibaldi, alla quale si riferiscono le spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta, che la sola circostanza che una legge nazionale possa incidere indirettamente sul funzionamento di un’organizzazione comune dei mercati agricoli, non costituisce collegamento sufficiente (sentenza Annibaldi, cit., punto 22; v. anche la sentenza Kremzow, cit., punto 16).
30 A questo proposito, nessun elemento permette di concludere che le disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 rilevanti nella controversia principale rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Tali disposizioni non costituiscono infatti attuazione di norme del diritto dell’Unione, il che distingue la controversia principale oggetto del presente rinvio pregiudiziale da quella che ha dato origine alla sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C?416/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), alla quale fa riferimento il giudice del rinvio.
31 Occorre inoltre tenere conto dell’obiettivo della tutela dei diritti fondamentali nel diritto dell’Unione, che è quello di vigilare a che tali diritti non siano violati negli ambiti di attività dell’Unione, che ciò avvenga in conseguenza dell’attività dell’Unione o in conseguenza dell’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri.
32 Il perseguimento di tale obiettivo è motivato dalla necessità di evitare che una tutela dei diritti fondamentali variabile a seconda del diritto nazionale considerato pregiudichi l’unità, il primato e l’effettività del diritto dell’Unione (v., in tal senso sentenza del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc. pag. 1125, punto 3, e del 26 febbraio 2013, Melloni, C?399/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60). Ebbene, dall’ordinanza di rinvio non emerge l’esistenza di un simile rischio nella controversia principale.
33 Dall’insieme delle considerazioni fin qui svolte deriva che la competenza della Corte a interpretare l’articolo 17 della Carta non risulta dimostrata (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Omalet, C?245/09, Racc. pag. I?13771, punto 18; ordinanze del 1° marzo 2011, Chartry, C?457/09, Racc. pag. I?819, punti 25 e 26; del 10 maggio 2012, Corpul Na?ional al Poli?i?tilor, C?134/12, punto 15; del 7 febbraio 2013, Pedone, C?498/12, punto 15, nonché del 7 novembre 2013, SC Schuster & Co Ecologic, C?371/13, punto 18).
34 Quanto al principio di proporzionalità, esso fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione che devono essere rispettati da una normativa nazionale che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che costituisce attuazione del medesimo (v., in tal senso, sentenze del 18 febbraio 1982, Zuckerfabrik Franken, 77/81, Racc. pag. 681, punto 22; del 16 maggio 1989, Buet e EBS, 382/87, Racc. pag. 1235, punto 11; del 2 giugno 1994, Exportslachterijen van Oordegem, C?2/93, Racc. pag. I?2283, punto 20, nonché del 2 dicembre 2010, Vandorou e a., C?422/09, C?425/09 e C?426/09, Racc. pag. I?12411, punto 65).
35 Dal momento che il giudice del rinvio non ha dimostrato, provando l’esistenza di un collegamento sufficiente, che l’articolo 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o costituisce attuazione del medesimo, neppure la competenza della Corte ad interpretare il principio di proporzionalità risulta dimostrata nel caso di specie.
36 Di conseguenza, occorre dichiarare che la Corte è incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.