Nel comunicato stampa del Consiglio (Giustizia e Affari interni) del 5-6 ottobre 2006 si apprende che:

Adesione alla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato
Il Consiglio ha adottato una decisione sull’adesione della Comunità europea alla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (7591/06). Al momento la Comunità ha soltanto uno status di osservatore nell’organizzazione. Un’adesione a
tutti gli effetti è necessaria per due motivi: conferirebbe alla Comunità uno status conforme al suo nuovo ruolo di attore internazionale di primo piano nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Le permetterebbe anche di partecipare a pieno titolo alla negoziazione delle convenzioni nei settori di sua competenza, esprimendo pareri e posizioni e garantendo la conformità e la coerenza fra le sue norme e gli strumenti internazionali previsti. Inoltre, sarebbe la stessa Comunità, nei settori di sua competenza, anziché gli Stati membri, a formare oggetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalle convenzioni dell’Aia. La conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato è un’organizzazione internazionale che opera da molto tempo a favore dell’unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato, negoziando e redigendo essenzialmente convenzioni internazionali (www.hcch.net).

Viene inoltre confermato l’accorso sulla bozza di regolamento sulla “European Small Claims Procedure”.

Procedimento europeo per controversie di modesta entit?
In seguito all’accordo dell’1-2 giugno 2006 e previa conclusione dei lavori sui considerando e i moduli standard, il Consiglio ha confermato l’accordo generale su tutto il progetto di regolamento che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità. Il Parlamento europeo non ha ancora formulato il parere in prima lettura. La proposta è intesa a semplificare e accelerare il contenzioso relativo a dette controversie nei casi transfrontalieri e a ridurne i costi istituendo il procedimento europeo per controversie di modesta entità. La proposta elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità. Il progetto di regolamento si applica nei casi transfrontalieri, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi complessivi, i diritti e le spese, non ecceda i 2 000 EUR alla data di inizio del procedimento. Il contenzioso relativo alla materia fiscale, doganale o amministrativa o alla responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri è escluso dal campo di applicazione. Il progetto di regolamento precisa inoltre che il procedimento europeo per controversie di modesta entità non può essere applicato alle controversie vertenti sulle seguenti materie:

– stato o capacità giuridica delle persone fisiche e obbligazioni alimentari,
– regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni,
– fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini,
– sicurezza sociale,
– arbitrato,
– diritto del lavoro,
– affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro,
– violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

L’attore introduce il procedimento europeo per controversie di modesta entità compilando il modulo di richiesta riportato nell’allegato del testo e presentandolo all’autorità giudiziaria competente direttamente, oppure per posta o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è introdotto. Il modulo comprende una descrizione delle prove a sostegno della richiesta e, ove opportuno, è accompagnato da eventuali documenti giustificativi pertinenti. Una volta adottato, il regolamento sarà applicato in tutti gli Stati membri ad esclusione della Danimarca