Conclusioni dell’Avvocato Generale Stix-Hackl Causa C-129/04
15 marzo 2005 – Espace Trianon SA
L’art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione legislativa nazionale in virtù della quale
– i membri di un’associazione temporanea senza personalità giuridica, che abbia partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico senza ottenere l’aggiudicazione, possono proporre ricorso avverso la decisione di aggiudicazione del suddetto appalto soltanto agendo tutti insieme, nella loro qualità di associati o a nome proprio;
– un singolo membro di una siffatta associazione temporanea non può proporre individualmente ricorso avverso la decisione di aggiudicazione, né nella sua qualità di associato né a nome proprio;
quanto detto sopra vale a condizione che tale disposizione nazionale non renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario. I suddetti principi risultano in ogni caso rispettati qualora il diritto nazionale consenta l’adozione di soluzioni derogatorie da parte dei membri del raggruppamento di imprenditori.
La soluzione della questione non muta nel caso in cui, pur avendo i membri dell’associazione temporanea agito tutti insieme, il ricorso di uno di essi sia, ai sensi del diritto nazionale, irricevibile.