“14 La Commissione rimprovera alla Repubblica italiana di avere esentato dall’obbligo di remunerazione previsto dall’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 92/100, in base all’art. 69, primo comma, della legge n. 633/41, tutte le istituzioni per il prestito pubblico, sebbene l’art. 5, n. 3, della direttiva limiti la possibilità di prevedere tale esenzione soltanto per alcune categorie di istituzioni.
15 Nel loro controricorso le autorità italiane, che non contestano l’argomento della Commissione, si limitano a sostenere che, in seguito alle contestazioni della Commissione, si è aperto un ampio dibattito dinanzi al Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, al termine del quale il governo italiano ha deciso di presentare prossimamente in Parlamento un disegno di legge per modificare l’art. 69 della legge n. 633/41.
16 Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata sulla base della situazione dello Stato membro allo scadere del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4711, punto 8 ).
17 Ai sensi del suo art. 5, n. 3, la direttiva 92/100 permette agli Stati membri di derogare, per il prestito pubblico, all’obbligo generale di remunerazione degli autori previsto nei nn. 1 e 2 dello stesso articolo. Orbene, le disposizioni di una direttiva che derogano ad un principio generale sancito dalla direttiva stessa devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza 6 luglio 2006, causa C-53/05, Commissione/Portogallo, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Non è dunque possibile esentare tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico: possono essere esentate soltanto alcune di esse.
18 La normativa italiana esenta però dal citato obbligo di remunerazione tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. Come ha affermato la Commissione, senza essere contestata dalla Repubblica italiana, la normativa italiana esenta di fatto tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico.
19 Tale esenzione per tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico eccede dunque i limiti previsti dall’art. 5, n. 3, della direttiva. La Repubblica italiana è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 della citata direttiva.
20 Si deve dunque dichiarare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
21 Alla luce delle considerazioni svolte si deve dichiarare che, avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva 92/100, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.”
“Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.”