Corte di giustizia 12 settembre 2006 C-145/04
90 Come è stato ricordato al punto 60 della presente sentenza, il Regno Unito ha adottato la normativa contestata dal Regno di Spagna per conformarsi alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Matthews c. Regno Unito. Il Regno di Spagna non contesta, in proposito, che il Regno Unito fosse tenuto a rispettare tale obbligo, nonostante la vigenza dell’allegato I all’atto del 1976. Inoltre, come è stato osservato al punto 62 della presente sentenza, il Regno di Spagna non nega che la dichiarazione del Regno Unito del 18 febbraio 2002 riflette un accordo concluso fra tali due Stati membri relativamente alle condizioni alle quali il Regno Unito doveva conformarsi a tale sentenza. In aggiunta, come risulta dal punto 13 della presente sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno preso atto di tale dichiarazione.
91 In tale dichiarazione, il Regno Unito si è impegnato «affinché siano apportate le modifiche necessarie per consentire agli elettori di Gibilterra di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nel quadro di una circoscrizione esistente del Regno Unito e alle stesse condizioni degli altri elettori di tale circoscrizione».
92 Come giustamente osservano il Regno Unito e la Commissione, l’espressione «alle stesse condizioni» non può essere intesa nel senso che la normativa del Regno Unito si sarebbe dovuta applicare, senza adeguamenti, agli elettori di Gibilterra, assimilando questi ultimi agli elettori della circoscrizione elettorale del Regno Unito nella quale essi sarebbero stati inquadrati. Una simile ipotesi comporterebbe infatti che il diritto di voto attivo e passivo sia definito con riferimento al territorio del Regno Unito, che gli elettori si rechino nel Regno Unito per consultare il registro elettorale, che votino nel Regno Unito o per corrispondenza e sottopongano le controversie in materia elettorale ai giudici del Regno Unito.
93 Al contrario, è per rispettare l’esigenza delle «stesse condizioni» che il Regno Unito ha trasposto la propria legislazione a Gibilterra e l’ha adattata, mutatis mutandis, a tale territorio. In tal modo, un elettore di Gibilterra si trova in una situazione analoga a quella di un elettore del Regno Unito, e non deve affrontare difficoltà a causa dello status di Gibilterra, difficoltà tali da impedire o scoraggiare l’esercizio di tale diritto di voto.
94 In questo contesto, si deve ricordare che, come risulta dal punto 63 della citata sentenza Matthews c. Regno Unito, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità per sottoporre a condizioni il diritto di voto. Tali condizioni non possono tuttavia ridurre i diritti in questione al punto da intaccarli nella loro sostanza e privarli di effettività. Esse devono perseguire uno scopo legittimo, e i mezzi adoperati non possono risultare sproporzionati (v. anche sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 2 marzo 1987, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, serie A, n. 113, punto 52, e 19 ottobre 2004, Melnitchenko c. Ucraina, Recueil des arrêts et décisions 2004-X, punto 54).
95 Per quanto riguarda questa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e il fatto che tale giudice ha dichiarato contraria all’art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU la mancata organizzazione di elezioni per il Parlamento europeo a Gibilterra, in quanto essa ha privato «la ricorrente in quanto residente a Gibilterra» della possibilità di esprimere la propria opinione circa la scelta dei membri del Parlamento europeo, non può essere rimproverato al Regno Unito di avere adottato la normativa necessaria per l’organizzazione di tali elezioni in condizioni equivalenti, mutatis mutandis, a quelle previste dalla normativa applicabile al Regno Unito.
96 La trasposizione al territorio di Gibilterra, mutatis mutandis, della normativa del Regno Unito può essere tanto meno contestata in quanto, come risulta dal punto 59 della citata sentenza Matthews c. Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha rilevato, nello status di Gibilterra, alcun elemento che indichi l’esistenza di esigenze locali di cui sarebbe necessario tener conto, ai sensi dell’art. 56, n. 3, della CEDU, per l’applicazione di tale Convenzione ad un territorio del quale uno Stato contraente gestisce le relazioni internazionali.
97 Per tutte le ragioni citate, si deve constatare che anche il secondo motivo del Regno di Spagna è infondato.