Corte di giustizia, 7 dicembre 2006, C-306/05
Costituisce un “atto di comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29/CE e quindi soggetto alla normativa sul diritto d’autore la filodiffusione nelle camere d’albergo.
“1) Anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 maggio 2001, 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva.
2) Il carattere privato delle camere di un albergo non si oppone a che la comunicazione di un’opera ivi effetuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.”