26 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE RILEVARE CHE IL TRATTATO CONTEMPLA DEROGHE DA APPLICARE IN SITUAZIONI CHE POSSANO COMPROMETTERE LA PUBBLICA SICUREZZA SOLTANTO NEGLI ARTT . 36 , 48 , 56 , 223 E 224 , CHE RIGUARDANO IPOTESI ECCEZIONALI , CHIARAMENTE DELIMITATE . IN RAGIONE DEL LORO CARATTERE LIMITATO , DETTI ARTICOLI NON SI PRESTANO AD UN ‘ INTERPRETAZIONE ESTENSIVA , NE E LECITO DEDURNE UNA RISERVA GENERALE , INERENTE AL TRATTATO , PER QUALSIASI PROVVEDIMENTO ADOTTATO PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA . QUALORA SI CONSIDERASSE OGNI DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO SOGGETTA AD UNA RISERVA GENERALE , PRESCINDENDO DAI PRESUPPOSTI SPECIFI STABILITI DAL TRATTATO , SI RISCHIEREBBE DI COMPROMETTERE LA FORZA COGENTE E L ‘ APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO .