– Sull’incidenza della scelta tra gli articoli 75 TFUE e 215 TFUE sulle prerogative del Parlamento
Se è vero che la scelta tra gli articoli 75 TFUE e 215 TFUE quale fondamento normativo del regolamento impugnato incide sulle prerogative del Parlamento in quanto il primo prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, mentre, in applicazione del secondo, il Parlamento è solo informato, tale circostanza non può tuttavia determinare la scelta del fondamento normativo.
Infatti, come sottolinea il Consiglio, non sono le procedure a definire il fondamento normativo di un atto, ma è il fondamento normativo di un atto che determina le procedure da seguire per la sua adozione.
Certamente, la partecipazione del Parlamento alla procedura legislativa è il riflesso, sul piano dell’Unione, di un fondamentale principio di democrazia secondo il quale i popoli partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa (v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 1980, Roquette Frères/Consiglio, 138/79, Racc. pag. 3333, punto 33, e Biossido di titanio, cit., punto 20).
Tuttavia, la differenza tra gli articoli 75 TFUE e 215 TFUE quanto all’implicazione del Parlamento risulta dalla scelta, operata dagli autori del Trattato di Lisbona, di conferire un ruolo più limitato al Parlamento riguardo all’azione dell’Unione nel contesto della PESC.
Quanto all’argomento del Parlamento secondo il quale sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione la possibilità di adottare misure dotate di incidenza diretta sui diritti fondamentali dei singoli e dei gruppi mediante una procedura che escluda la partecipazione del Parlamento, si deve rilevare che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali si rivolge, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e gli organismi dell’Unione. Inoltre, a termini sia dell’articolo 75 TFUE sia dell’articolo 215, paragrafo 3, TFUE, gli atti di cui a queste ultime disposizioni contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
Conseguentemente un atto, quale il regolamento impugnato, che contenga garanzie relative al rispetto dei diritti fondamentali delle persone che figurano nell’elenco può essere adottato in base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE. La tesi opposta, secondo la quale un atto del genere potrebbe essere adottato solo in base all’articolo 75 TFUE si risolverebbe, del resto, nel privare l’articolo 215 TFUE di gran parte del suo effetto utile, mentre l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali vincola anche gli atti dell’Unione che attuano risoluzioni del Consiglio di sicurezza (v., in tal senso, sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punti 285, 299 e 326).
Ciò considerato, e alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve concludere che correttamente il regolamento impugnato si fonda sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE.