Conclusioni dell’Avvocato Generale Geelhoed C-522/03
17 marzo 2005 – Scania Finance France SA
L’art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles e l’art. IV del suo protocollo, impongono che gli atti giudiziari o extragiudiziali formati in uno Stato contraente che debbano essere notificati ad un convenuto domiciliato in un altro Stato contraente vengano trasmessi:
– secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati firmatari della Convenzione, ai sensi dell’art. IV, 1° comma, del protocollo allegato alla Convenzione; ovvero,
– in assenza di opposizione formale da parte dello Stato in cui debba avvenire la notificazione, mediante trasmissione diretta, da parte dei pubblici ufficiali competenti dello Stato di origine dell’atto, ai pubblici ufficiali dello Stato in cui sia domiciliato il convenuto, ai sensi dell’art. IV, 2° comma, del protocollo allegato alla Convenzione.