Corte di giustizia 8 marzo 2007, C 45/06, Campina GmbH

Nell’ambito del procedimento di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte creato dall’art. 234 CE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza 4 maggio 2006, causa C?286/05, Haug, Racc. pag. I?4121, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

Va ricordato inoltre che la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme di diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali sottoposte ad essa dal detto giudice (sentenza 11 dicembre 1999, causa C?42/96, Immobiliare SIF, Racc. pag. I?7089, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

Si deve osservare che il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, cosicché esso deve essere considerato un principio generale del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve applicare (v., in tal senso, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C?387/02, C?391/02 e C?403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I?3565, punti 67?69).