Conclusioni dell’Avvocato generale Kokott,
“1. La presente causa dimostra come la registrazione di dati per determinati scopi desti il desiderio di utilizzare siffatti dati in modo più ampio. In Spagna, i fornitori di servizi di accesso ad Internet sono tenuti a conservare determinati dati dei singoli utenti, affinché possano poi essere utilizzati nel contesto di un’indagine penale o quando ciò sia necessario per la tutela della pubblica sicurezza o sia in gioco la sicurezza nazionale. Ora un’associazione dei titolari dei diritti di autore desidera, con l’ausilio di tali dati, identificare gli utenti che, scambiandosi file, hanno violato i diritti d’autore.
2. Il giudice del rinvio è pertanto interessato a sapere se il diritto comunitario ammetta, o addirittura imponga, la trasmissione dei dati personali sul traffico delle comunicazioni concernenti l’utilizzo di Internet ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Parte dal presupposto che le diverse direttive in materia di tutela della proprietà intellettuale e la società dell’informazione accordino ai titolari dei rispettivi diritti il diritto di chiedere ai fornitori di servizi elettronici la trasmissione di siffatti dati, qualora essi possano servire a dimostrare una violazione dei diritti connessi al diritto d’autore.
3. In appresso mi accingo tuttavia a dimostrare che le disposizioni comunitarie in materia di protezione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche consentono di trasmettere i dati sul traffico delle comunicazioni personali esclusivamente alle autorità statali competenti, e non direttamente ai titolari di diritti d’autore, che vogliano far valere in sede civile la violazione dei loro diritti.”
[…]
“E’ compatibile con il diritto comunitario il fatto che gli Stati membri escludano la comunicazione di dati personali sul traffico quando è richiesta ai fini dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore”