in GUUE 20 luglio 2007 C-166/26 Follow Post navigation La cosa giudicata sostanziale prevista dall’art. 2909 del codice civile italiano non può essere invocata quando impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva. Lettera del dipartimento del Tesoro statunitense riguardante SWIFT/programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.