CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 20 settembre 2007 Causa C?435/06
1. L’art. 1, n. 1, lett. b), in combinato disposto con il n. 2, lett. a) e d), del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che una decisione relativa all’immediata presa a carico e alla collocazione di un minore al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria deve essere qualificata come materia civile attinente all’esercizio della responsabilità genitoriale, alla quale si applica quindi il regolamento n. 2201/2003. Ciò vale anche quando la decisione in questione sia soggetta alle norme di diritto pubblico conformemente al diritto dello Stato di origine o dello Stato richiesto.
2. Qualora il regolamento n. 2201/2003 risulti applicabile ratione temporis e ratione materiae e laddove non sia prevista alcuna deroga espressa, gli Stati membri hanno l’obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il regolamento.
3. L’art. 64, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, pronunciata in data 3 marzo 2005 e relativa ad un procedimento avviato dopo il 1° marzo 2001 e prima del 1° marzo 2005, viene riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III del regolamento n. 2201/2003, se in base alle norme sulla competenza applicabili al momento dell’avvio del procedimento la competenza delle autorità era fondata, come nell’art. 8, n. 1, del regolamento, sul luogo della residenza abituale dei minori.
v. anche conflictoflaws.net