in raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 00629
” 13LA PRIMA QUESTIONE MIRA IN SOSTANZA A FAR PRECISARE LE CONSEGUENZE DELL ‘ APPLICABILITA DIRETTA DI UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO IN CASO D ‘ INCOMPATIBILITA CON UNA DISPOSIZIONE SUCCESSIVA FACENTE PARTE DELLA LEGISLAZIONE D ‘ UNO STATO MEMBRO .
14CONSIDERATA SOTTO QUESTO PROFILO , L ‘ APPLICABILITA DIRETTA VA INTESA NEL SENSO CHE LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO DEVONO ESPLICARE LA PIENEZZA DEI LORO EFFETTI , IN MANIERA UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , A PARTIRE DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE E PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VALIDITA ;
15DETTE NORME SONO QUINDI FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI E DI OBBLIGHI PER TUTTI COLORO CH ‘ ESSERE RIGUARDANO , SIANO QUESTI GLI STATI MEMBRI OVVERO I SINGOLI , SOGGETTI DI RAPPORTI GIURIDICI DISCIPLINATI DAL DIRITTO COMUNITARIO ;
16QUESTO EFFETTO RIGUARDA ANCHE TUTTI I GIUDICI CHE , ADITI NELL ‘ AMBITO DELLA LORO COMPETENZA , HANNO IL COMPITO , IN QUANTO ORGANI DI UNO STATO MEMBRO , DI TUTELARE I DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAL DIRITTO COMUNITARIO ;
17INOLTRE , IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI , QUALORA SIANO DIRETTAMENTE APPLICABILI , HANNO L ‘ EFFETTO , NEI LORO RAPPORTI COL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI , NON SOLO DI RENDERE ‘ IPSO JURE ‘ INAPPLICABILE , PER IL FATTO STESSO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREESISTENTE , MA ANCHE – IN QUANTO DETTE DISPOSIZIONI E DETTI ATTI FANNO PARTE INTEGRANTE , CON RANGO SUPERIORE RISPETTO ALLE NORME INTERNE , DELL ‘ ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE NEL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI MEMBRI – DI IMPEDIRE LA VALIDA FORMAZIONE DI NUOVI ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI , NELLA MISURA IN CUI QUESTI FOSSERO INCOMPATIBILI CON NORME COMUNITARIE ;
18IL RICONOSCERE UNA QUALSIASI EFFICACIA GIURIDICA AD ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI CHE INVADANO LA SFERA NELLA QUALE SI ESPLICA IL POTERE LEGISLATIVO DELLA COMUNITA , O ALTRIMENTI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO , EQUIVARREBBE INFATTI A NEGARE , SOTTO QUESTO ASPETTO , IL CARATTERE REALE D ‘ IMPEGNI INCONDIZIONATAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ASSUNTI , IN FORZA DEL TRATTATO , DAGLI STATI MEMBRI , METTENDO COSI IN PERICOLO LE BASI STESSE DELLA COMUNITA ;
19LA STESSA CONCEZIONE SI DESUME DALLA ‘ RATIO ‘ DELL ‘ ART . 177 DEL TRATTATO , SECONDO CUI QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI RIVOLGERSI ALLA CORTE , OGNIQUALVOLTA REPUTI NECESSARIA , PER EMANARE LA PROPRIA SENTENZA , UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE SU QUESTIONI D ‘ INTERPRETAZIONE O DI VALIDITA RELATIVE AL DIRITTO COMUNITARIO ;
20L ‘ EFFETTO UTILE DI TALE DISPOSIZIONE VERREBBE RIDOTTO , SE IL GIUDICE NON POTESSE APPLICARE , IMMEDIATAMENTE , IL DIRITTO COMUNITARIO IN MODO CONFORME AD UNA PRONUNZIA O ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ;
21DAL COMPLESSO DELLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE , ADITO NELL ‘ AMBITO DELLA SUA COMPETENZA , HA L ‘ OBBLIGO DI APPLICARE INTEGRALMENTE IL DIRITTO COMUNITARIO E DI TUTELARE I DIRITTI CHE QUESTO ATTRIBUISCE AI SINGOLI , DISAPPLICANDO LE DISPOSIZIONI EVENTUALMENTE CONTRASTANTI DELLA LEGGE INTERNA , SIA ANTERIORE SIA SUCCESSIVA ALLA NORMA COMUNITARIA ;
22E QUINDI INCOMPATIBILE CON LE ESIGENZE INERENTI ALLA NATURA STESSA DEL DIRITTO COMUNITARIO QUALSIASI DISPOSIZIONE FACENTE PARTE DELL ‘ ORDINAMENTO GIURIDICO DI UNO STATO MEMBRO O QUALSIASI PRASSI , LEGISLATIVA , AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA , LA QUALE PORTI AD UNA RIDUZIONE DELLA CONCRETA EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO PER IL FATTO CHE SIA NEGATO AL GIUDICE , COMPETENTE AD APPLICARE QUESTO DIRITTO , IL POTERE DI FARE , ALL ‘ ATTO STESSO DI TALE APPLICAZIONE , TUTTO QUANTO E NECESSARIO PER DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI CHE EVENTUALMENTE OSTINO ALLA PIENA EFFICACIA DELLE NORME COMUNITARIE ;
23CIO SI VERIFICHEREBBE QUALORA , IN CASO DI CONFLITTO TRA UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO ED UNA LEGGE NAZIONALE POSTERIORE , LA SOLUZIONE FOSSE RISERVATA AD UN ORGANO DIVERSO DAL GIUDICE CUI E AFFIDATO IL COMPITO DI GARANTIRE L ‘ APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , E DOTATO DI UN AUTONOMO POTERE DI VALUTAZIONE , ANCHE SE L ‘ OSTACOLO IN TAL MODO FRAPPOSTO ALLA PIENA EFFICACIA DI TALE DIRITTO FOSSE SOLTANTO TEMPORANEO ;
24LA PRIMA QUESTIONE VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE , INCARICATO DI APPLICARE , NELL ‘ AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA , LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , HA L ‘ OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME , DISAPPLICANDO ALL ‘ OCCORRENZA , DI PROPRIA INIZIATIVA , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , ANCHE POSTERIORE , SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE .
25CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA – PER IL CASO IN CUI SIA AMMESSO CHE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SORTE PER EFFETTO DI NORME COMUNITARIE POSSA ESSERE RINVIATA AL MOMENTO DELL ‘ EFFETTIVA RIMOZIONE , DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI NAZIONALI , DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI CONTRASTANTI – SE TALE RIMOZIONE DEBBA AVERE IN OGNI CASO EFFICACIA TOTALMENTE RETROATTIVA , IN MODO DA EVITARE OGNI CONSEGUENZA PREGIUDIZIEVOLE PER LE SUDDETTE SITUAZIONI GIURIDICHE .
26DALLA SOLUZIONE DATA ALLA PRIMA QUESTIONE RISULTA CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA L ‘ OBBLIGO DI GARANTIRE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SORTE PER EFFETTO DELLE NORME DELL ‘ ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , SENZA DOVER CHIEDERE O ATTENDERE L ‘ EFFETTIVA RIMOZIONE , AD OPERA DEGLI ORGANI NAZIONALI ALL ‘ UOPO COMPETENTI , DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI CHE OSTINO ALLA DIRETTA E IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE ;
27LA SECONDA QUESTIONE RISULTA QUINDI PRIVA DI OGGETTO .”
“IL GIUDICE NAZIONALE , INCARICATO DI APPLICARE , NELL ‘ AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA , LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , HA L ‘ OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME , DISAPPLICANDO ALL ‘ OCCORRENZA , DI PROPRIA INIZIATIVA , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , ANCHE POSTERIORE , SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE .”