Corte di giustizia, 22 giugno 1989, C-103/88, F.lli Costanzo c. Comune di Milano
Al pari del giudice nazionale, l’ amministrazione, anche comunale, è tenuta ad applicare la normativa comunitaria e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi.
“1 ) L’ art . 29, n . 5, della direttiva 71/305 del Consiglio vieta agli Stati membri di emanare disposizioni che prescrivano l’ esclusione d’ ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte determinate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l’ amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio prevista dalla direttiva .
2 ) Gli Stati membri, nel recepire la direttiva 71/305 del Consiglio, non possono scostarsi in misura sostanziale da quanto prescrive l’ art . 29, n . 5, della stessa direttiva .
3 ) L’ art . 29, n . 5, della direttiva 71/305 del Consiglio consente agli Stati membri di prescrivere la verifica delle offerte quando queste appaiano anormalmente basse e non solo quando siano manifestamente anormalmente basse .
4 ) Al pari del giudice nazionale, l’ amministrazione, anche comunale, è tenuta ad applicare l’ art . 29, n . 5, della direttiva 71/305 del Consiglio e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a questa disposizione . “