Sentenza della Corte C-281/02
1 marzo 2005 – Owusu
L’art. 2 della Convenzione di Bruxelles è applicabile ad una fattispecie che ricomprende i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente e non i rapporti tra i giudici di più Stati contraenti.
La Convenzione di Bruxelles osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, ancorché non si ponga la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, ovvero tale controversia non presenti alcun altro momento di collegamento con un altro Stato contraente.
Il procedimento contemplato dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, col quale la prima fornisce ai secondi gli elementi interpretativi del diritto comunitario necessari per risolvere le liti dinanzi a loro pendenti (v., segnatamente, sentenze 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punto 18; 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali, Racc. pag. I-1149, punto 17, e 21 gennaio 2003, causa C-318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc. pag. I-905, punto 41).
Inoltre, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v., in tal senso, sentenze Djabali, cit., punto 19; Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, cit., punto 42, e 25 marzo 2004, cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 nonché da C-497/00 a C-499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a., Racc. pag. I-0000, punto 72).