E’ l’opinione dell’Avv. Gen. Sharpston nel caso C-345/06 del 10 aprile 2008.
La pubblicazione di un regolamento di attuazione del 2003 in materia di sicurezza aerea senza il suo allegato costituisce una pubblicazione carente e inadeguata, non conforme a quanto prescritto dall’art. 254 CE. L’obbligo di pubblicazione dei regolamenti è inequivocabile e inderogabile. Un allegato forma parte integrante di un atto normativo.
” I regolamenti che non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 254, n. 2, CE, sono giuridicamente inesistenti;
– gli atti per i quali l’art. 254 prescrive la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non costituiscono documenti detenuti da un’istituzione ai sensi degli artt. 2, n. 3, e 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in quanto sono già soggetti a un obbligo di pubblicazione a norma del Trattato e pertanto sono pienamente accessibili al pubblico. ”