Con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukš?iausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 luglio 2008, C?195/08 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Lietuvos Aukš?iausiasis Teismas (Lituania) con decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2008, nella causa
Sul procedimento d’urgenza
“43 Con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukš?iausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura.
44 Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda facendo riferimento al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, ed all’art. 11, n. 3, dello stesso regolamento, che fissa al giudice, al quale è stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. Il giudice nazionale rileva la necessità di agire con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra la minore ed il genitore dal quale è separata. Il degradarsi di tali rapporti potrebbe essere irreparabile.
45 Il giudice del rinvio si basa altresì sul bisogno di proteggere la minore da un eventuale danno e sulla necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei genitori, il che esigerebbe parimenti il ricorso al procedimento d’urgenza.
46 Su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Terza Sezione della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza. ”
1) Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità di tale certificato ed essendo quest’ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all’allegato IV di detto regolamento, l’opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l’esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.
2) Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40?42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un’istanza di riconoscimento di tale decisione.
3) L’art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.