1) Le sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 21 settembre 2005, causa T?315/01, Kadi/Consiglio e Commissione, nonché causa T?306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, sono annullate.
2) Il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation.
3) Gli effetti del regolamento n. 881/2002, nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation, sono mantenuti per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.
4) Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, ciascuno la metà delle spese sostenute dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation sia in primo grado sia nel corso delle presenti impugnazioni.
5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese sostenute sia in primo grado sia nel corso delle presenti impugnazioni.
6) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese nonché il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.