Corte di giustizia 9 settembre 2008, C?120/06 P e C?121/06 P, Fiamm
173 Essa ha precisato anche, a tal riguardo, che la norma giuridica la cui violazione dev’essere in tal modo constatata doveva essere preordinata a conferire diritti ai singoli [v., in tal senso, segnatamente, sentenze 4 luglio 2000, causa C?352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I?5291, punti 41 e 42, nonché 19 aprile 2007, causa C?282/05 P, Holcim (Germania)/Commissione, Racc. pag. I?2941, punto 47].
174 La Corte ha, d’altronde, dichiarato che la concezione restrittiva della responsabilità della Comunità derivante dall’esercizio delle proprie attività normative si spiega con la considerazione che l’esercizio del potere legislativo, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell’interesse generale della Comunità, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per altro verso, in un contesto normativo caratterizzato dall’esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l’attuazione di una politica comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l’istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all’esercizio dei suoi poteri (v., in particolare, sentenza Brasserie du pêcheur et Factortame, cit., punto 45).
175 Infine, occorre constatare in proposito che, se l’esame comparativo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri ha permesso alla Corte di procedere molto presto alla constatazione di cui al punto 170 della presente sentenza riguardante una convergenza di tali ordinamenti giuridici nel sancire un principio di responsabilità in presenza di un’azione o di un’omissione illecita della pubblica autorità, anche di ordine normativo, ciò non si verifica affatto per quanto riguarda l’esistenza eventuale di un principio di responsabilità in presenza di un atto o di un’omissione leciti della pubblica autorità, in particolare quando essi sono di ordine normativo.
176 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario.
177 Orbene, occorre ricordare che, nel caso di specie, il comportamento che, secondo le ricorrenti, ha causato loro un danno si colloca nell’ambito dell’attuazione di un’organizzazione comune di mercato ed è evidentemente compreso nella sfera dell’attività legislativa del legislatore comunitario.
178 A tale proposito è indifferente che tale comportamento debba analizzarsi come un atto positivo, cioè l’adozione dei regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 in seguito alla decisione dell’ORC del 25 settembre 1997, o come un’omissione, cioè il fatto di essersi astenuto dall’adottare atti che siano idonei ad assicurare la corretta esecuzione di tale decisione. Infatti, l’omissione delle istituzioni comunitarie può rientrare del pari nella funzione normativa della Comunità, in particolare nell’ambito del contenzioso di responsabilità (v., in tal senso, sentenza Les Grands Moulins de Paris/CEE, cit., punto 9).
179 Da quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto proclamando nelle sentenze impugnate l’esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante dall’esercizio legittimo di attività rientranti nella sfera normativa.