Corte di giustizia, 16 giugno 1998, A. Racke GmbH & Co. contro Hauptzollamt Mainz, C-162/96
“40 Occorre anzitutto rilevare che la questione posta dal giudice a quo verte unicamente sulla validità del regolamento controverso con riguardo alle norme del diritto consuetudinario internazionale.
41 Si deve anche sottolineare che un accordo con un paese terzo, stipulato dal Consiglio in conformità alle disposizioni del Trattato CE, costituisce, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle sue istituzioni e che le disposizioni di un siffatto accordo costituiscono parte integrante del diritto comunitario (sentenza Demirel, citata, punto 7).
42 Orbene, se il regolamento controverso dovesse essere dichiarato invalido, le concessioni commerciali conferite dalle disposizioni dell’accordo di cooperazione resterebbero applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario fintantoché la Comunità non abbia posto fine all’accordo medesimo conformemente alle pertinenti norme del diritto internazionale.
43 Ne consegue che una dichiarazione d’invalidità del regolamento controverso a motivo del contrasto con norme di diritto internazionale consuetudinario permetterebbe agli amministrati d’invocare direttamente i diritti al trattamento preferenziale che conferisce loro l’accordo di cooperazione.
44 La Commissione, quanto ad essa, dubita del fatto che le norme del diritto internazionale alle quali si riferisce l’ordinanza di rinvio possano essere considerate, in mancanza di una clausola espressa nel Trattato CE, far parte dell’ordinamento giuridico comunitario. Orbene, per contestare la validità di un regolamento, un amministrato potrebbe basarsi su motivi relativi al rapporto esistente tra esso e la Comunità, ma non avrebbe, per contro, il diritto d’invocare motivi relativi al rapporto giuridico tra la Comunità ed uno Stato terzo, che rientra invece nell’ambito del diritto internazionale.
45 A questo proposito occorre rilevare che, come risulta dalla sentenza 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation (Racc. pag. I-6019, punto 9), le competenze della Comunità devono venir esercitate nel rispetto del diritto internazionale. Di conseguenza essa è tenuta a rispettare le norme del diritto consuetudinario internazionale allorché adotta un regolamento che sospende le concessioni commerciali conferite da un accordo o in forza di un accordo che essa ha stipulato con un paese terzo.
46 Ne deriva che le norme del diritto consuetudinario internazionale relative alla cessazione e alla sospensione delle relazioni convenzionali a motivo di un cambiamento fondamentale di circostanze vincolano le istituzioni della Comunità e fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario.
47 Occorre poi rilevare che nel caso di specie l’amministrato mette in discussione, in via incidentale, la validità di un regolamento comunitario con riguardo a dette norme per avvalersi dei diritti derivantigli direttamente da un accordo stipulato dalla Comunità con un paese terzo. La presente causa non riguarda dunque l’effetto diretto di tali norme.
48 In effetti, l’amministrato invoca norme di diritto consuetudinario internazionale di natura fondamentale nei confronti del regolamento controverso, il quale è stato adottato in applicazione di tali norme e lo priva dei diritti al trattamento preferenziale che detto accordo gli attribuisce (per una situazione analoga per quanto riguarda le norme base di natura convenzionale, v. sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 31).
49 Le norme invocate dall’amministrato costituiscono un’eccezione al principio «pacta sunt servanda», che costituisce un principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico e, in particolare, dell’ordinamento giuridico internazionale. Applicato al diritto internazionale, tale principio vuole che ogni trattato vincoli le parti e che queste lo attuino in buona fede (v. art. 26 della convenzione di Vienna).
50 L’importanza di tale principio è stata ricordata dalla Corte internazionale di giustizia, secondo cui la stabilità delle relazioni convenzionali esige che il motivo relativo a un cambiamento fondamentale delle circostanze trovi applicazione solo in casi eccezionali (sentenza 25 settembre 1997, causa relativa al progetto Gabcícovo – Nagymaros, Ungheria/Slovacchia, punto 104, non ancora pubblicata nella Raccolta delle sentenze, pareri consultivi e ordinanze).
51 Ciò considerato, non può negarsi a un amministrato, allorché si avvalga giudizialmente dei diritti conferitigli direttamente da un accordo con un paese terzo, la facoltà di mettere in discussione la validità di un regolamento che, sospendendo le concessioni commerciali conferite da tale accordo, gli impedisca di avvalersene, né gli si può negare la facoltà d’invocare, al fine di contestarne la validità, gli obblighi derivanti dalle norme del diritto consuetudinario internazionale che disciplinano la cessazione e la sospensione delle relazioni convenzionali.
52 Tuttavia, a motivo della complessità delle norme di cui trattasi e dell’imprecisione di talune nozioni alle quali esse si riferiscono, il controllo giurisdizionale deve necessariamente limitarsi, in particolare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale in materia di validità di un atto, a determinare se il Consiglio, adottando il regolamento di sospensione, abbia commesso manifesti errori di valutazione quanto alle condizioni per l’applicazione di tali norme.
53 Affinché si possa prendere in considerazione la necessità della cessazione o della sospensione di un accordo a motivo di un mutamento fondamentale delle circostanze, il diritto consuetudinario internazionale, come codificato nell’art. 62, n. 1, della convenzione di Vienna, impone due condizioni. In primo luogo, l’esistenza di tali circostanze deve avere costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dall’accordo; in secondo luogo, tale cambiamento deve avere l’effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che restano da adempiere in base all’accordo. “