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“c) Importanza di un’interpretazione uniforme del regolamento n. 44/2001 e del regolamento Roma I
67. Nel definire la nozione di «servizi» va tenuto presente che l’interpretazione che la Corte darà di questo termine nella presente causa comporterà degli effetti anche sulla definizione dell’identica nozione utilizzata nell’ambito del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (69) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). Infatti, il settimo ‘considerando’ di tale regolamento afferma che «[i]l campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento» devono essere coerenti con il regolamento n. 44/2001. Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento Roma I stabilisce poi che, «[p]er quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta [effettuata dalle parti del contratto], è opportuno dare alle nozioni di “prestazione di servizi” e di “vendita di beni” la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento».
68. Pertanto, nell’interpretare il termine «servizi» di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, la Corte dovrà evitare di dargli un significato contrastante con il senso e lo scopo del regolamento Roma I.
69. Come evidenziato dal governo tedesco nelle sue osservazioni, l’iter di adozione del regolamento Roma I mostra che la proposta all’origine del provvedimento, all’art. 4, n. 1, relativo alla legge applicabile in mancanza di scelta delle parti, conteneva, oltre alla lettera b), intesa alla determinazione del diritto applicabile al contratto di prestazione di servizi, anche una lettera f), concernente l’individuazione della legge applicabile ai contratti riguardanti la proprietà intellettuale o industriale (70). Dai lavori preparatori appare evidente che il disposto della lettera f) non è stato inserito nella versione finale del regolamento Roma I per il fatto che in seno al Consiglio non si era creato un consenso in ordine alla questione di quale fosse la parte contrattuale tenuta a fornire la prestazione caratteristica di tale tipo di contratti (71), e non perché fosse necessario ricondurre i contratti in parola nella categoria dei contratti di prestazione di servizi. Se dunque, nell’interpretare la nozione di «servizi» di cui al regolamento n. 44/2001, facessimo rientrare in tale termine la concessione di licenze, contravverremmo al senso ed allo scopo dell’uguale nozione utilizzata nel regolamento Roma I. Ciò rappresenta pertanto un ulteriore argomento a conferma del fatto che il contratto di licenza non è un contratto avente ad oggetto una prestazione di «servizi» nel senso di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. ”
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“1) La prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) non costituisce un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi della disposizione suddetta.
2) La terza questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l’art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la competenza per le controversie derivanti da un contratto di licenza ai sensi della disposizione suddetta si determina sulla scorta dei principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte relativa all’art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles. “