“49 È certo vero che il ricorso basato su un arricchimento senza causa non è riconducibile al regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alla Comunità, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C?120/06 P e C?121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 106 e giurisprudenza ivi citata). Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure l’esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso.
50 Tuttavia, nonostante tali caratteristiche, la possibilità di proporre un ricorso basato sull’arricchimento senza causa contro la Comunità non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato CE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un’interpretazione degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE che escludesse una tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) (v. sentenze 13 marzo 2007, causa C?432/05, Unibet, Racc. pag. I?2271, punto 37, e 3 settembre 2008, cause riunite C?402/05 P e C?415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 335).”