3 maggio 2002
“27 Per quanto riguarda poi la questione se la ricorrente sia individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costantemente reiterata a partire dalla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, in particolare pag. 220), una persona fisica o giuridica può pretendere di essere considerata individualmente interessata da un atto di cui non sia il destinatario solo se l’atto stesso incida su di essa a causa di sue determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi la identifichi alla stessa stregua del destinatario.
[…]
29 A tal proposito, la ricorrente sottolinea, innanzi tutto, che essa è l’unico armatore che pesca il merlano nelle acque a sud dell’Irlanda con navi di lunghezza superiore a trenta metri le cui catture risultano fortemente ridotte a seguito dell’applicazione delle disposizioni impugnate.
30 Tuttavia, questa circostanza non è tale da contraddistinguere la ricorrente ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 27, in quanto le disposizioni impugnate riguardano la ricorrente solo per la sua caratteristica oggettiva di essere pescatrice di merlano che utilizza una certa tecnica di pesca in una zona determinata, allo stesso modo di ogni altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica (v. in tal senso, sentenza Abertal e a./Commissione, citata al precedente punto 23, punto 20, e sentenza ACAV e a./Consiglio, citata al precedente punto 14, punto 65).
[…]
39 La ricorrente sottolinea tuttavia che un’irricevibilità opposta al presente ricorso la priverebbe di ogni rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate. Infatti, poiché il regolamento non prevede l’adozione di alcun provvedimento d’esecuzione da parte degli Stati membri, la ricorrente non potrebbe, nel caso di specie, esercitare alcuna azione dinanzi ai giudici nazionali.
[…]
50 Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenza Les Verts/Parlamento, citata al precedente punto 41, punto 23), si deve riconsiderare l’interpretazione restrittiva, sinora adottata, della nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
51 Alla luce di quanto precede, e al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguardo pertinenti”.