18 maggio 1994
“17 Occorre ricordare che l’ art. 173, secondo comma, del Trattato assoggetta la proposizione di un ricorso d’ annullamento di un regolamento da parte di una persona fisica o giuridica alla condizione che le disposizioni del regolamento oggetto del ricorso costituiscano in realtà una decisione, che la riguardi direttamente e individualmente.
18 Come già sentenziato dalla Corte, la portata generale, e di conseguenza la natura normativa di un atto, non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l’ identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’ atto in relazione con la finalità di quest’ ultimo (v., in ultimo, sentenza 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 17).
19 Benché sia vero che, in relazione ai criteri di cui all’ art. 173, secondo comma, del Trattato, la disposizione controversa ha, per sua natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applica alla generalità degli operatori economici interessati, non può per questo escludersi che essa possa concernere individualmente alcuni di loro.
20 Una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto qualora detta disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195).
21 Ebbene, occorre rilevare che la Codorniu ha registrato il marchio denominativo “Gran Cremant de Codorniu” in Spagna nel 1924 e che ha fatto uso tradizionalmente di tale marchio sia prima sia dopo tale registrazione. Riservando ai soli produttori francesi e lussemburghesi il diritto di far uso della dicitura “crémant”, la disposizione controversa giunge al risultato di impedire alla Codorniu di far uso del suo marchio denominativo.
22 Ne consegue che la Codorniu ha dimostrato l’ esistenza, in rapporto alla disposizione controversa, di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità degli altri operatori economici.”