23 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE ANZITUTTO SOTTOLINEARE CHE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E UNA COMUNITA DI DIRITTO NEL SENSO CHE NE GLI STATI CHE NE FANNO PARTE , NE LE SUE ISTITUZIONI SONO SOTTRATTI AL CONTROLLO DELLA CONFORMITA DEI LORO ATTI ALLA CARTA COSTITUZIONALE DI BASE COSTITUITA DAL TRATTATO . IN PARTICOLARE , CON GLI ARTT . 173 E 184 , DA UN LATO , E CON L ‘ ART . 177 , DALL ‘ ALTRO , IL TRATTATO HA ISTITUITO UN SISTEMA COMPLETO DI RIMEDI GIURIDICI E DI PROCEDIMENTI INTESO AD AFFIDARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IL CONTROLLO DELLA LEGITTIMITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI . LE PERSONE FISICHE E LE PERSONE GIURIDICHE SONO IN TAL MODO TUTELATE CONTRO L ‘ APPLICAZIONE , NEI LORO CONFRONTI , DI ATTI DI PORTATA GENERALE CHE ESSE NON POSSONO IMPUGNARE DIRETTAMENTE DAVANTI ALLA CORTE A CAUSA DEI PARTICOLARI PRESUPPOSTI DI RICEVIBILITA SPECIFICATI NELL ‘ ART . 173 , SECONDO COMMA , DEL TRATTATO . QUANDO SPETTI ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE RENDERE TALI ATTI OPERATIVI SUL PIANO AMMINISTRATIVO , LE PERSONE FISICHE E LE PERSONE GIURIDICHE POSSONO RICORRERE DIRETTAMENTE DAVANTI ALLA CORTE CONTRO I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DI CUI ESSE SIANO DESTINATARIE O CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE , E DEDURRE , A SOSTEGNO DEL RICORSO , L ‘ ILLEGITTIMITA DELL ‘ ATTO GENERALE DI BASE . QUANDO DETTA ATTUAZIONE SPETTI ALLE AUTORITA NAZIONALI , ESSE POSSONO FAR VALERE L ‘ INVALIDITA DEGLI ATTI DI PORTATA GENERALE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI E INDURRE QUESTI ULTIMI A CHIEDERE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , MEDIANTE LA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA PREGIUDIZIALE , DI PRONUNCIARSI A QUESTO PROPOSITO .
24 E VERO CHE , A DIFFERENZA DELL ‘ ART . 177 DEL TRATTATO , CHE SI RIFERISCE AGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI SENZA ULTERIORI SPECIFICAZIONI , L ‘ ART . 173 MENZIONA SOLO GLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE . TUTTAVIA , IN BASE AL SISTEMA DEL TRATTATO , E CONSENTITO PROPORRE UN RICORSO DIRETTO CONTRO ‘ TUTTE LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI (…) MIRANTI A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI ‘ , COME LA CORTE HA GIA AVUTO OCCASIONE DI SOTTOLINEARE NELLA SENTENZA 31 MARZO 1971 ( CAUSA 22/70 , COMMISSIONE/CONSIGLIO , RACC . PAG . 263 ). IL PARLAMENTO EUROPEO NON FIGURA ESPRESSAMENTE FRA LE ISTITUZIONI I CUI ATTI POSSONO ESSERE IMPUGNATI , PERCHE IL TRATTATO CEE , NELLA VERSIONE ORIGINARIA , GLI CONFERIVA SOLO POTERI CONSULTIVI E DI CONTROLLO POLITICO E NON IL POTERE DI ADOTTARE ATTI DESTINATI A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI NEI CONFRONTI DI TERZI . L ‘ ART . 38 DEL TRATTATO CECA DIMOSTRA CHE , QUANDO AL PARLAMENTO E STATO CONFERITO FIN DALL ‘ INIZIO IL PO TERE DI ADOTTARE DISPOSIZIONI DI CARATTERE VINCOLANTE , COME AVVIENE IN FORZA DELL ‘ ART . 95 , QUARTO COMMA , ULTIMA FRASE , DELLO STESSO TRATTATO , I SUOI ATTI NON SONO STATI SOTTRATTI , IN VIA DI PRINCIPIO , AL RICORSO D ‘ ANNULLAMENTO .
25 MENTRE NELL ‘ AMBITO DEL TRATTATO CECA IL RICORSO D ‘ ANNULLAMENTO CONTRO GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COSTITUISCE OGGETTO DI DUE DISPOSIZIONI DISTINTE , NELL ‘ AMBITO DEL TRATTATO CEE ESSO E DISCIPLINATO SOLAMENTE DALL ‘ ART . 173 , CHE RIVESTE COSI CARATTERE GENERALE . L ‘ INTERPRETAZIONE DELL ‘ ART . 173 DEL TRATTATO CHE ESCLUDESSE GLI ATTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DAL NOVERO DI QUELLI IMPUGNABILI PORTEREBBE AD UN RISULTATO CONTRASTANTE SIA CON LO SPIRITO DEL TRATTATO , ESPRESSO NELL ‘ ART . 164 , SIA COL SISTEMA DELLO STESSO . GLI ATTI CHE IL PARLAMENTO EUROPEO ADOTTA NELL ‘ AMBITO DEL TRATTATO CEE POTREBBERO INFATTI INVADERE LA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI O DELLE ALTRE ISTITUZIONI , OVVERO OLTREPASSARE I LIMITI POSTI ALLA COMPETENZA DEL LORO AUTORE SENZA POTER ESSERE DEFERITI ALLA CORTE . SI DEVE PERTANTO CONSIDERARE CHE IL RICORSO D ‘ ANNULLAMENTO PUO ESSERE DIRETTO CONTRO GLI ATTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATI A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI NEI CONFRONTI DI TERZI .