SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
28 febbraio 2002
cause riunite T-227/99 e T-134/00
67.
Secondo l’art. 213, n. 2, primo e secondo comma, CE, i membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo e si astengono da ogni atto incompatibile con la natura delle loro funzioni.
68.
Peraltro, a termini dell’art. 213, n. 2, terzo comma, prima frase, CE, i membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, retribuita o meno.
69.
Prima di esaminare la censura della ricorrente, occorre ricordare le circostanze dell’elezione al Parlamento europeo del sig. Santer e della sig.ra Bonino.
70.
Al pari del sig. Bangemann, il sig. Santer e la sig.ra Bonino si sono dimessi dalle loro funzioni di membri della Commissione il 16 marzo 1999, quando il sig. Santer ha informato il presidente della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della decisione dei membri della Commissione di dimettersi collettivamente.
71.
Il 13 giugno 1999 il sig. Santer e la sig.ra Bonino sono stati eletti al Parlamento europeo.
72.
Con lettere 6 luglio 1999, essi hanno informato il presidente della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, hanno precisato la loro intenzione di optare a favore del loro mandato parlamentare, tenuto conto dell’incompatibilità della qualità di membro del Parlamento europeo e di membro della Commissione, ed hanno chiesto che la procedura di cui all’art. 215 CE fosse conclusa entro il 19 luglio 1999, vigilia della riunione costitutiva del Parlamento europeo.
73.
Il 9 luglio 1999 il Consiglio, in forza, in particolare, dell’art. 215 CE, ha preso atto delle domande del sig. Santer e della sig.ra Bonino di essere rilevati dalle loro funzioni nella Commissione ed ha deciso che non occorreva provvedere alla loro sostituzione. Tale decisione ha preso effetto il 19 luglio 1999 (decisione 1999/493).
74.
Ne consegue che il sig. Santer e la sig.ra Bonino non hanno violato il loro obbligo di indipendenza ex art. 216, n. 2, primo e secondo comma, CE quando hanno partecipato alla riunione del collegio dei membri della Commissione nel corso della quale è stata adottata la decisione 1999/675. Infatti, il loro mandato parlamentare è iniziato solo il 20 luglio 1999, data in cui il Parlamento europeo ha tenuto la sua prima riunione costitutiva.
75.
Inoltre, occorre rilevare che nulla attesta che esistesse un rischio tangibile per l’indipendenza dei membri della Commissione prima della costituzione del nuovo Parlamento. Infatti, l’intenzione del sig. Santer e della sig.ra Bonino di esercitare il loro mandato elettivo non può di per sé provare l’asserita perdita di indipendenza, né tantomeno lo può la semplice constatazione dell’appartenenza degli interessati ad un partito politico.
76.
La censura relativa all’asserita irregolarità della composizione della Commissione a causa dell’elezione al Parlamento europeo del sig. Santer e della sig.ra Bonino deve quindi essere respinta.