25 ottobre 1977
“13 Risulta dai fatti suelencati che la decisione impugnata è stata emessa in particolare a seguito di un reclamo presentato dalla Metro e statuisce sulle condizioni del sistema distributivo Saba che il produttore ha allegato e continua ad allegare per negare di vendere alla Metro e per non accoglierla nella propria rete come grossista e che la ricorrente aveva gia criticato per questo motivo nel suo reclamo;
nell’interesse e di una sana amministrazione della giustizia e di una corretta applicazione degli artt. 85 e 86, è opportuno che le persone fisiche o giuridiche che in forza dell’art. 3, n. 2, lett. b, del regolamento n. 17, hanno facoltà di adire la Commissione per far rilevare le infrazioni dei suddetti artt. 85 e 86, siano legittimate, se la loro domanda viene respinta, totalmente o parzialmente, ad esperire un’azione a tutela dei loro legittimi interessi;
così stando le cose, si deve ritenere che la ricorrente sia toccata direttamente ed individualmente, a norma dell’art. 173, 2° comma, dalla decisione litigiosa e quindi il ricorso è ricevibile.”