11 luglio 1996
“61 […] L’ Antena 3 deve […] essere qualificata come terzo interessato ai sensi dell’ art. 19, n. 3, prima frase, del regolamento n. 17, come ammesso dalla stessa Commissione. In tale qualità, l’ Antena 3 aveva quindi il diritto di essere ammessa dalla Commissione a partecipare al procedimento amministrativo di adozione della decisione. In questa stessa qualità, essa deve essere considerata come individualmente riguardata da quest’ ultima ai sensi dell’ art. 173 del Trattato (v., per analogia, sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punti 24-26, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 18-20; v. altresì, nello stesso senso, ordinanza della Corte 30 settembre 1992, causa C-295/92, Landbouwschap/Commissione, Racc. pag. I-5003, punto 12).
62 Non può dedursi alcun argomento in senso contrario dal fatto che l’ Antena 3 non si è avvalsa nel caso di specie dei diritti procedurali che le accordava l’ art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 e non ha presentato osservazioni scritte o orali nel corso del procedimento amministrativo di adozione della decisione. Infatti, subordinare la legittimazione attiva dei terzi qualificati che fruiscono di diritti procedurali nel corso del procedimento amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento porterebbe a introdurre un requisito di ricevibilità supplementare, sotto forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio non previsto dall’ art. 173 del Trattato (v. sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-96/92, Comité central d’ entreprise de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, Racc. pag. II-1213, punti 35 e 36, e causa T-12/93, Comité central d’ entreprise de la société anonyme Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II-1247, punti 46 e 47).”