26 giugno 1990
“10 Per quanto riguarda la questione se la ricorrente sia individualmente riguardata si deve valutare se gli atti controversi la tocchino a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro ( vedasi sentenza 14 luglio 1988, Spijker / Commissione, punto 8 della motivazione, causa 231/82, Racc . pag . 2559 ).
11 Si deve a questo proposito rilevare, in primo luogo, che la ricorrente si trova nella situazione prevista dall’ art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n . 2707, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli (GU L 291, pag. 3), che fa obbligo alla Commissione di tener conto, al momento dell’ adozione di siffatti provvedimenti, della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. In questa situazione si trovano esclusivamente gli importatori di mele cilene la cui merce, al momento dell’ adozione del regolamento n. 962/88, si trovava in corso di spedizione. Questi importatori costituiscono pertanto un gruppo ristretto, sufficientemente individuato rispetto a tutti gli altri importatori di mele cilene e che non può essere ampliato dopo l’entrata in vigore delle controverse misure di sospensione.
12 Si deve in secondo luogo rilevare che il citato art. 3 conferisce una protezione specifica a questi importatori, i quali, pertanto, debbono poter esigere che detta protezione sia rispettata ed essere in grado di proporre a tal fine un ricorso giurisdizionale.
13 Gli importatori, le cui merci erano in corso di spedizione al momento dell’ entrata in vigore dei regolamenti impugnati, debbono, di conseguenza, essere considerati da essi individualmente riguardati nei limiti in cui gli atti riguardano dette merci. Il ricorso di annullamento è pertanto ricevibile solo nella parte in cui contesta l’ applicazione delle misure di salvaguardia alle merci in corso di spedizione.”