21 febbraio 1984
“11 A termini dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 3017/79, “i dazi antidumping o di compensazione, applicabili a titolo provvisorio o definitivo, sono istituiti tramite regolamento”. Benchè, per l’applicazione dell’art. 173, II comma, questi provvedimenti abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni riguardino direttamente e individualmente quei produttori ed esportatori cui vengono imputate le pratiche di dumping. Dall’art. 2 del regolamento n. 3017/79 risulta infatti che i dazi antidumping possono essere istituiti soltanto in base ad accertamenti effettuati mediante indagini sui prezzi di produzione e sui prezzi d’esportazione di determinate imprese.
12 Ne consegue che gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie”.