Sentenza della Corte C?145/03
12 aprile 2005 Eredi di Annette Keller
“1) L’art. 22, n. 1, lett. a), punto i), e lett. c), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e l’art. 22, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati nel senso che l’istituzione competente che abbia autorizzato, mediante il rilascio di un formulario E 111 o E 112, uno dei suoi assicurati a ricevere cure mediche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, è vincolata agli accertamenti relativi alla necessità di cure urgenti d’importanza vitale, effettuati nel corso del periodo di validità del formulario da parte di medici autorizzati dall’istituzione dello Stato membro di dimora, nonché alla decisione di tali medici, adottata entro lo stesso periodo sulla base di tali accertamenti e dello stato delle conoscenze mediche del momento, di trasferire l’interessato in un istituto ospedaliero situato in un altro Stato, quand’anche quest’ultimo sia uno Stato terzo. Tuttavia, in una situazione del genere, conformemente all’art. 22, n. 1, lett. a), punto i), e lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, il diritto dell’assicurato alle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente è subordinato alla condizione che, ai sensi della legislazione applicabile dall’istituzione dello Stato membro di dimora, essa sia tenuta ad erogare ai suoi iscritti le prestazioni in natura corrispondenti a tali cure.
In circostanze del genere, l’istituzione competente non è legittimata né ad esigere il ritorno dell’interessato nello Stato membro competente affinché vi si sottoponga a controllo medico, né a far controllare quest’ultimo nello Stato membro di dimora, né a sottoporre gli accertamenti e le decisioni menzionati ad una sua approvazione.
2) Nel caso in cui medici autorizzati dall’istituzione dello Stato membro di dimora abbiano optato, per ragioni di vitale urgenza e alla luce delle conoscenze mediche del momento, per il trasferimento dell’assicurato in un istituto ospedaliero situato sul territorio di uno Stato terzo, l’art. 22, n. 1, lett. a), punto i), e lett. c), punto i), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che le cure dispensate in quest’ultimo Stato devono essere prese a carico dall’istituzione dello Stato membro di dimora conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione, a condizioni identiche a quelle di cui si giovano gli assicurati rientranti in tale legislazione. Ove si tratti di cure rientranti tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente, spetta poi all’istituzione di quest’ultimo Stato accollarsi l’onere delle prestazioni così erogate, rimborsando l’istituzione dello Stato membro di dimora alle condizioni previste dall’art. 36 del regolamento n. 1408/71.
Qualora le cure dispensate in un istituto situato in uno Stato terzo non siano state prese a carico dall’istituzione dello Stato membro di dimora, ma sia dimostrato che l’interessato aveva il diritto di ottenere una tale presa a carico, e qualora le dette cure rientrino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente, l’istituzione competente è tenuta a rimborsare direttamente all’interessato o ai suoi aventi causa il costo di tali cure in modo da garantire un livello di presa a carico equivalente a quello di cui l’interessato si sarebbe giovato se fossero state applicate le disposizioni dell’art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71.”