26 aprile 1977
“3 […] ogniqualvolta il diritto comunitario abbia attribuito alle Istituzioni della Comunità determinati poteri sul piano interno, onde realizzare un certo obiettivo, la Comunità è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo, anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo.
4 Questa conclusione s’impone fra l’altro in tutti i casi in cui i poteri inerenti alla competenza interna siano stati gia esercitati al fine di adottare provvedimenti destinati all’attuazione delle politiche comuni, ma non si limita, tuttavia, a tale ipotesi. Anche qualora i provvedimenti comunitari di carattere interno vengano adottati solo in occasione della stipulazione e dell’attuazione dell’accordo internazionale, come prevede nella fattispecie la proposta di regolamento sottoposta dalla Commissione al Consiglio, la competenza ad impegnare la Comunità nei confronti degli Stati terzi deriva comunque, implicitamente, dalle disposizioni del Trattato relative alla competenza interna, nella misura in cui la partecipazione della Comunità all’accordo internazionale sia, come nel caso in esame, necessaria alla realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità.”