14 luglio 1976
Sentenza della Corte del 14 luglio 1976, Cause riunite 3, 4 e 6/76, Cornelis Kramer ed altri.
“32/33 La preservazione delle risorse biologiche marine può essere garantita efficacemente e al tempo stesso equamente solo mediante una normativa che vincoli tutti gli Stati interessati, compresi i paesi terzi. Così stando le cose, deriva dagli stessi obblighi e poteri imposti e, rispettivamente, attribuiti dal diritto comunitario, nell’ambito del mercato comune, alle Istituzioni della Comunità, che questa ha competenza ad assumere impegni internazionali al fine di preservare le risorse marine.
[…]
39 […] poiché la Comunità non ha ancora esercitato appieno le sue funzioni in materia, […] gli Stati membri avevano competenza ad assumere, nell’ambito della Convenzione sulla pesca nell’atlantico del nord-est, obblighi in relazione alla preservazione delle risorse biologiche marine e quindi avevano il diritto di garantirne l’adempimento nell’ambito del loro ordinamento giuridico.
40 Va però precisato che, innanzitutto, tale competenza degli Stati membri ha solo carattere transitorio e che inoltre gli Stati membri interessati sono gia sin d’ora vincolati dagli obblighi comunitari nelle trattative condotte nell’ambito della Convenzione e di altri accordi analoghi.
41 Per quanto concerne il carattere provvisorio della competenza suddetta, va osservato che questa, come discende dalle considerazioni sopra svolte, verrà meno “al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l’adesione”, quando cioè il Consiglio dovrà aver emanato, come impostogli dall’art. 102 dell’atto di adesione, i provvedimenti necessari per la preservazione delle risorse del mare.
[…]
44 […] gli Stati membri aderenti alla Convenzione e ad altri accordi analoghi sono sin d’ora tenuti non solo ad evitare di assumere, nell’ambito di tali accordi, impegni che possano ostacolare la Comunità nell’espletamento del compito assegnatole dall’art. 102 dell’atto di adesione, ma anche a condurre un’azione comune in seno alla Commissione per la pesca.
45 Dalle norme suddette risulta inoltre che, sin dal momento in cui le istituzioni comunitarie avranno messo mano all’attuazione dell’art. 102 summenzionato, e al più tardi entro il termine da questo stabilito, tanto le stesse Istituzioni comunitarie, quanto gli Stati membri dovranno utilizzare tutti i mezzi giuridici e politici di cui dispongono per render possibile l’adesione della Comunità alla Convenzione e ad altri accordi similari.”