“11 Nell’ordinanza di rinvio, la Corte costituzionale fornisce elementi relativi all’ammissibilità del suo rinvio pregiudiziale per quanto concerne, da un lato, la sua qualità di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e, dall’altro, la pertinenza delle questioni sollevate con riguardo alla soluzione della lite di cui è investita.
12 La Corte costituzionale fa valere innanzitutto che la nozione di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE deve essere dedotta dal diritto comunitario e non dalla qualificazione in diritto interno dell’organo di rinvio e che essa risponde a tutti i requisiti per poter proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.
13 Per quanto concerne la rilevanza delle questioni pregiudiziali, la Corte costituzionale osserva che, nei ricorsi di legittimità costituzionale diretti, le norme di diritto comunitario «fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, della Costituzione (…) o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, della Costituzione (…), con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale giudicata incompatibile con tali norme comunitarie»”.