14 dicembre 1991
“39 Orbene, qualora un accordo internazionale preveda un sistema giurisdizionale proprio che comprende una Corte competente a dirimere le controversie tra le parti contraenti di tale accordo e, di conseguenza, ad interpretare le norme di quest’ultimo, le decisioni di tale Corte vincolano le istituzioni della Comunità, compresa la Corte di giustizia. Tali decisioni si impongono anche ove la Corte di giustizia sia chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale o nell’ambito di un ricorso diretto, sull’interpretazione dell’accordo internazionale, nei limiti in cui quest’ultimo forma parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario.
40 Un accordo internazionale che prevede un siffatto sistema giurisdizionale è, in linea di principio, compatibile con il diritto comunitario. Infatti, la competenza della Comunità in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle loro disposizioni.
41 Tuttavia, l’accordo di cui trattasi recepisce una parte essenziale delle norme, comprese quelle di diritto derivato, che disciplinano le relazioni economiche e commerciali all’interno della Comunità e che costituiscono, in massima parte, norme fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario.
[…]
44 Benché l’art. 6 dell’accordo obblighi la Corte SEE a interpretare le norme dell’accordo alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia anteriore alla data di sottoscrizione dell’accordo, la Corte SEE non sarà più soggetta a tale obbligo per le decisioni rese dalla Corte di giustizia dopo tale data.
45 Di conseguenza, l’obiettivo dell’accordo che è rivolto ad assicurare l’omogeneità del diritto in tutto lo Spazio EE governa non solo l’interpretazione delle norme proprie di tale accordo, ma anche quella delle norme corrispondenti del diritto comunitario.
46 Ne consegue che, condizionando l’interpretazione futura delle norme comunitarie in materia di libera circolazione e di concorrenza, il meccanismo giurisdizionale istituito dall’accordo pregiudica l’art. 164 del Trattato CEE e, più in generale, gli stessi principi fondamentali della Comunità.
[…]
69 L’ultimo quesito della Commissione è diretto a stabilire se l’art. 238 del Trattato CEE, relativo alla conclusione da parte della Comunità di accordi d’associazione con uno Stato terzo, una unione di Stati o un’organizzazione internazionale, consenta l’istituzione di un sistema giurisdizionale come quello previsto dall’accordo. A questo proposito, la Commissione ha preannunciato che, in caso di parere negativo della Corte, tale disposizione potrebbe essere modificata in modo da consentire l’istituzione di un siffatto sistema.
70 Come si è già rilevato nel punto 40, un accordo internazionale che preveda un sistema giurisdizionale dotato di una Corte competente ad interpretare le disposizioni dell’accordo stesso non è, in via di principio, incompatibile con il diritto comunitario e può quindi trovare il suo fondamento giuridico nell’art. 238 del Trattato CEE.
71 Tuttavia, l’art. 238 del Trattato CEE non fornisce alcuna base per l’istituzione di un sistema giurisdizionale che pregiudichi l’art. 164 del detto Trattato e, più in generale, gli stessi principi fondamentali della Comunità.
72 Per gli stessi motivi una modifica di tale disposizione nel senso indicato dalla Commissione non potrebbe sanare l’incompatibilità del sistema giurisdizionale previsto dall’accordo con il diritto comunitario.”