Conclusioni dell’avvocato generale, 9 marzo 2010, C-428/08, Monsanto Technology LLC / Cefetra BV e a.

“«Nel sistema della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la tutela garantita ad un brevetto relativo ad una sequenza genetica è limitata alle situazioni in cui l’informazione genetica svolge attualmente le funzioni descritte nel brevetto. Ciò vale sia per la protezione della sequenza in quanto tale che per quella delle materie in cui essa è contenuta.

La direttiva costituisce, per gli ambiti di cui si occupa, una disciplina esaustiva della protezione riconosciuta nel territorio dell’Unione ad un’invenzione biotecnologica. Di conseguenza, essa osta ad una normativa nazionale che riconosca alle invenzioni biotecnologiche una tutela più ampia di quella prevista nella direttiva.

Il fatto che un brevetto sia stato concesso prima dell’entrata in vigore della direttiva non ha incidenza sulla risposta da fornire alle precedenti questioni pregiudiziali.

Le disposizioni dell’accordo TRIPS non contrastano con la direttiva, come interpretata nelle risposte alle precedenti questioni pregiudiziali».”