“Con atto depositato in cancelleria l’8 dicembre 1972, la Commissione ha proposto a questa Corte, in forza dell’art. 169 del Trattato Cee, un ricorso diretto a far accertare che, non mettendo in vigore le disposizioni “legislative, regolamentari e amministrative” necessarie per conformarsi alla direttiva del consiglio 14 giugno 1966 n. 404/Cee (“relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”; gu 1966, n. 125, pag. 2326 ) entro il termine stabilito dall’art. 18 della stessa direttiva ( come modificato dalla direttiva del consiglio 18 febbraio 1969 n. 64/Cee; gu 1969, n. L 48, pag. 12 ), la Repubblica italiana e venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato.
[…]
3 La convenuta ammette l’inosservanza di detti termini. Essa deduce tuttavia che, date le disposizioni italiane vigenti in materia di commercio delle sementi e delle piantine forestali, era necessaria una legge onde adeguarle alla direttiva comunitaria. A tale scopo sarebbe stato presentato al Parlamento un primo disegno di legge, ma la fine anticipata della legislatura ne avrebbe impedito la tempestiva approvazione. Un nuovo disegno di legge, presentato nel settembre 1972, avrebbe potuto essere adottato solo nel maggio 1973. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui trattasi sarebbe quindi dovuto essenzialmente agl’imprevedibili avvenimenti politici della fine del 1971 e dell’inizio del 1972.
4 Sin dall’adozione della direttiva 66/404/Cee, tutti gli Stati membri sapevano che, per un primo gruppo di sementi e di parti di piante, essi erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie non oltre il 1) luglio 1967. Posto che taluni stati membri non avevano potuto, entro il 1) luglio 1967, conformarsi a detta direttiva, la direttiva 69/64 Cee ha concesso loro una proroga, ricordando al tempo stesso agli stati membri inadempienti l’obbligo di adottare i provvedimenti contemplati. Non avendo messo in vigore entro il 1) luglio 1969 le disposizioni prescritte dalla direttiva 66/404/Cee, la convenuta e quindi venuta meno, a partire da tale data, agli obblighi impostile dalla stessa direttiva.
5 Onde giustificarsi, essa non può far valere degl’impedimenti o delle circostanze sopravvenute in un’epoca di molto posteriore a quella in cui sono sorti gli obblighi che le vien fatto carico di non aver osservato. La situazione politica invocata non può quindi essere in alcun caso considerata come una giustificazione del ritardo. Inoltre, benché il disegno di legge sia stato nel frattempo adottato, ciò non implica che sia venuta meno l’inosservanza della direttiva, giacché mancano tuttora i regolamenti e provvedimenti amministrativi d’attuazione”.