“1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 febbraio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso, a norma dell’art. 169 del Trattato CEE, volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire la completa trasposizione nel diritto nazionale della direttiva del Consiglio 3 dicembre 1982, 82/884/CEE, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell’atmosfera (GU L 378, pag. 15, in prosieguo: la “direttiva”), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
[…]
35 Il fatto che, dopo la presentazione del ricorso, la normativa tedesca sia stata modificata non consente di cambiare questa valutazione. Per giurisprudenza costante, infatti, l’oggetto del ricorso proposto a norma dell’art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l’inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell’eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell’inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.
36 In considerazione di tutto ciò, si deve dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 82/884, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell’atmosfera, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE”