“27 L’art. 228 CE non precisa il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza deve aver luogo. Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, l’esigenza di un’immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5047, punto 82, e giurisprudenza citata).
28 Ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE, qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione nel parere motivato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte precisando l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
29 A tal fine, la Commissione deve valutare la situazione così come si presenta alla scadenza del termine da essa fissato nel parere motivato adottato sul fondamento dell’art. 228, n. 2, primo comma, CE.
30 Occorre rilevare che tra la pronuncia della citata sentenza Commissione/Spagna e la scadenza del termine fissato nel parere motivato nel caso di specie sono trascorse tre stagioni balneari. Anche se, come fa valere il governo spagnolo, l’esecuzione della detta sentenza implica operazioni complesse e di lunga durata, si deve ritenere che un tale lasso di tempo sia sufficiente per prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta ai sensi dell’art. 228 CE.
31 Le considerazioni fatte valere dal governo spagnolo e vertenti sulla complessità e sulla durata delle operazioni necessarie per eseguire la citata sentenza Commissione/Spagna non possono pertanto condurre al rigetto del ricorso in esame”.