“99 La Commissione considera che la condanna al pagamento di una penalità è lo strumento più appropriato per porre fine, il più rapidamente possibile, all’infrazione accertata e che, nel caso di specie, una penalità di EUR 316 500 per giorno di mora è adeguata alla gravità e alla durata dell’infrazione, tenendo conto nel contempo della necessità di rendere la sanzione effettiva. Tale importo sarebbe calcolato moltiplicando una base uniforme di EUR 500 per un coefficiente 10 (su una scala da 1 a 20) per la gravità dell’infrazione, per un coefficiente 3 (su una scala da 1 a 3) per la durata dell’infrazione e per un coefficiente 21,1 (fondato sul prodotto interno lordo dello Stato membro in questione e sulla ponderazione dei voti al Consiglio dell’Unione europea), che si ritiene rappresenti la capacità finanziaria dello Stato membro interessato.
[…]
103 A questo proposito, anche se è chiaro che una penalità può indurre lo Stato membro inadempiente a porre fine, quanto prima, all’inadempimento accertato (citata sentenza 25 novembre 2003, Commissione/Spagna, punto 42), occorre ricordare che le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono solo una base di riferimento utile (citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 89). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v., in questo senso, citate sentenze 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 90, e 25 novembre 2003, Commissione/Spagna, punto 41).
104 In questa prospettiva e come è stato suggerito dalla Commissione nella sua comunicazione del 28 febbraio 1997, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti in linea di principio dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, occorre tener conto in particolare delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (citata sentenza 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 92).
[…]
113 Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono, occorre condannare la Repubblica francese a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 182,5 x 316 500, ossia EUR 57 761 250, per ciascun semestre a partire dalla pronuncia della presente sentenza al termine del quale alla citata sentenza 11 giugno 1991, Commissione/Francia, non sia stata ancora data piena esecuzione.
Sull’imposizione di una somma forfettaria
114 In una situazione come quella che forma oggetto della presente sentenza, alla luce del fatto che l’inadempimento è persistito per un lungo periodo a partire dalla sentenza che lo ha inizialmente accertato e alla luce degli interessi pubblici e privati in questione, si impone la condanna al pagamento di una somma forfettaria (v. punto 81 della presente sentenza).
115 Viene operata un’equa valutazione delle circostanze particolari del caso di specie fissando in EUR 20 000 000 l’ammontare della somma forfettaria che la Repubblica francese dovrà pagare”.